Sequestro preventivo, motivazione concisa sul periculum e potere integrativo del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 38513 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, adottato ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere la motivazione, sia pure concisa, anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Il tribunale in funzione di giudice del riesame non può integrare motivazioni assenti o meramente apparenti, essendo in tal caso il provvedimento affetto da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. Quando invece la motivazione non è mancante né apparente, ma concisa e desumibile anche per relationem da altri atti, opera il potere-dovere di integrazione del giudice del riesame.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione a plurime ipotesi di reato, tra cui quelle di cui al d.lgs. n. 74/2000 e agli artt. 640 e 640-bis cod. pen. Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente annullato il decreto con riguardo a uno dei capi di imputazione provvisoria, ritenendo totalmente carente la motivazione sul periculum in mora e non integrabile dal giudice del riesame, disponendo la restituzione dei beni.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. e sostenendo che il decreto genetico era debitamente motivato sul periculum, con conseguente esclusione del presupposto del divieto di integrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. La ratio è preservare gli effetti della misura che, attendendo l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
Il Collegio ribadisce che il divieto di esercizio del potere integrativo del tribunale del riesame opera solo in caso di assenza della motivazione. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 18954 del 31/03/2016 (Capasso), secondo cui, in virtù del rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., le disposizioni dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. si applicano in quanto compatibili alle misure cautelari reali: il tribunale annulla il provvedimento se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto la motivazione mancante “anche sotto il profilo grafico”, avendo il giudice omesso di esplicitare le ragioni per cui i cespiti avrebbero potuto essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati nelle more del giudizio. La Corte dissente: il decreto del GIP contiene un paragrafo espressamente intitolato al periculum in mora, con considerazioni riferibili a tutti i delitti oggetto di contestazione provvisoria e con l’affermazione che i protagonisti delle vicende, nelle more della conclusione del processo, ben potrebbero far disperdere le risorse accumulate.
Non ricorre, dunque, un’ipotesi di motivazione assente né meramente apparente, ma una motivazione concisa che dà conto delle ragioni dell’anticipazione dell’effetto ablativo. Ne deriva il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare la motivazione. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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