Inutilizzabilità delle s.i.t. e onere di prova in Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 10090 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui la parte eccepisca l’inutilizzabilità di atti processuali senza assolvere all’onere di indicare specificamente gli atti viziati e di dimostrarne l’incidenza sul compendio probatorio già valutato, secondo la c.d. prova di resistenza. Gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino comunque sufficienti a giustificare il medesimo convincimento. In tema di ricettazione di assegno falsificato, la depenalizzazione del falso in scrittura privata ad opera del d.lgs. n. 7/2016 non comporta abolitio criminis, poiché la provenienza delittuosa della cosa è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice e la rilevanza penale va valutata con riferimento al momento della condotta di ricezione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., per aver acquistato e versato sul proprio conto corrente un assegno di provenienza furtiva, oggetto di clonazione. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per l’utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni.
Secondo la difesa, la ricorrente avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini, essendo emerso un elemento altamente indiziante a suo carico, ossia la titolarità del conto sul quale era stato versato l’assegno. Le dichiarazioni sarebbero pertanto state inutilizzabili ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di appello vertevano esclusivamente sull’assoluzione per intervenuta abrogazione del reato di cui all’art. 485 cod. pen. e sulla riduzione della pena, senza che fosse stata devoluta in quella sede la questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio delle Sezioni Unite n. 23868 del 2009, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarire l’incidenza della loro eliminazione sul complessivo compendio indiziario, al fine di consentire il giudizio sulla decisività rispetto al provvedimento impugnato. La ricorrente, limitandosi a dedurre l’inutilizzabilità senza dimostrare che le dichiarazioni costituivano l’unico elemento fondante la responsabilità, non aveva adempiuto a tale onere.
Nella specie, la Corte ha evidenziato la sussistenza di prova documentale ulteriore, consistente nell’assegno di provenienza furtiva versato sul conto corrente dell’imputata, senza che fosse stata dedotta una ricostruzione alternativa dei fatti. La mancata dimostrazione dell’incidenza delle dichiarazioni sul convincimento rendeva il motivo generico e, conseguentemente, il ricorso inammissibile.
Quanto al motivo concernente la dedotta abrogazione dell’art. 485 cod. pen., la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di abolitio criminis. La ricettazione di un assegno bancario falsificato conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione del reato presupposto, in quanto la provenienza delittuosa della cosa è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con riferimento al momento in cui è avvenuta la condotta di ricezione, come già affermato da Sez. 2 n. 32775 del 2021. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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