Ricorso per cassazione inammissibile se attacca una sola ratio decidendi (Cass. pen. Sez. IV n. 26458 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che rivolga la propria critica a una sola delle rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato, allorché le stesse siano autonome e autosufficienti. La censura che colpisca esclusivamente un passaggio della motivazione senza investire il residuo impianto argomentativo, idoneo da solo a sorreggere la decisione, non assolve l’onere di specificità. Il vizio di motivazione per travisamento della prova, pur sussistente, non determina l’annullamento quando il giudice del riesame abbia fondato il proprio convincimento su una pluralità di ragioni concorrenti, di cui una sola attinta dal ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ha proposto istanza di riesame avverso l’ordinanza applicativa, incentrando la doglianza sulla insussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, sull’attualità del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale del riesame di L’Aquila ha rigettato l’istanza, ritenendo concrete e perduranti le esigenze cautelari.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 274, 275 e 292, comma 2, lett. c) e c bis) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere il Collegio valorizzato un precedente in realtà riferibile a un fatto commesso nello stesso contesto temporale dei delitti per cui si procede.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Corte attiene alla validità della motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva fondato la propria valutazione su due distinti argomenti: da un lato l’estrema gravità dei reati contestati, afferenti a plurime cessioni di sostanza stupefacente; dall’altro la commissione di un ulteriore fatto di reato specifico, desunto da una sentenza di condanna richiamata a dimostrazione della persistente pericolosità sociale.

Il ricorrente ha censurato esclusivamente il secondo argomento, rilevando che il fatto oggetto della pronuncia richiamata risaliva al 19.12.2023, quindi allo stesso contesto temporale dei delitti in contestazione, e non già a un periodo successivo. La Corte riconosce la fondatezza di tale rilievo, poiché il dato processuale valorizzato dai giudici del riesame risulta effettivamente erroneo.

Tuttavia il Collegio osserva che la censura attinge una sola delle due rationes decidendi poste a base dell’ordinanza impugnata. Il ricorso non si è confrontato con il rilievo autonomamente attribuito alla estrema gravità dei fatti contestati, quale elemento idoneo da solo a sostenere il giudizio di perduranza della pericolosità sociale.

La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata a una soltanto delle ragioni di decisione, quando queste siano autonome e autosufficienti, come affermato da Sez. 6, n. 38809 del 30/10/2025, Rv. 288964. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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