Tossicodipendenza non prova da sola la continuazione tra reati distanti (Cass. pen. Sez. I n. 31492 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con separate sentenze richiede la prova dell’unicità del disegno criminoso, da desumere attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle condotte. Lo stato di tossicodipendenza del condannato, pur assumendo rilievo ai fini dell’art. 671 cod. proc. pen., non determina automaticamente l’applicazione della norma di favore, operando esclusivamente sul terreno probatorio quale possibile indice di ideazione comune. Un consistente intervallo temporale tra gli episodi, salvo che si rinvenga una chiara ragione giustificatrice, è indicatore logico di autonome risoluzioni criminose. La valutazione sull’unicità del disegno costituisce questione di fatto, sindacabile in cassazione solo per motivazione inadeguata.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva di applicare la disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di quattro provvedimenti: una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per furto aggravato, una sentenza per detenzione illegale, ricettazione e detenzione illegale di munizioni, un decreto penale per il reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975 e una sentenza per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen., lamentando che il giudice avesse affermato la mancanza di documentazione sulla tossicodipendenza nonostante la presenza in atti di un certificato del Sert. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento del vincolo tra i fatti commessi in un ristretto arco di tempo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto dell’art. 81, comma secondo, cod. pen.: il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale si giustifica solo in presenza di una rappresentazione unitaria dei reati sin dal momento ideativo. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento intellettivo della continuazione.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato gli indici rivelatori della preordinazione unitaria: la ridotta distanza cronologica, le modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo. Anche uno solo di tali elementi può essere valorizzato, purché significativo. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 28659 del 2017 e alle pronunce conformi richiamate.
L’unicità del disegno non può ridursi a una scelta di vita che implichi la reiterazione di condotte criminose, né richiede una progettazione dettagliata. Occorre una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, anche solo di massima. Un consistente intervallo temporale tra gli episodi, in assenza di una chiara ragione giustificatrice, è indicatore logico di ideazioni autonome.
Quanto alla tossicodipendenza, essa può assumere rilievo nella valutazione complessiva, ma non determina l’automatico riconoscimento della continuazione. La sua collocazione nell’art. 671 cod. proc. pen. non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto, operando solo sul piano probatorio. Se gli altri indicatori, come il lasso temporale, esprimono valenza contraria, il dato non basta a giustificare la norma di favore. Il giudice deve motivare sul punto quando la difesa abbia assolto all’onere di allegazione, secondo Sez. I n. 30909 del 2022 e le pronunce richiamate.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi. Ha dato atto che gli elementi in atti, compreso il certificato, erano inidonei a provare la tossicodipendenza al momento dei fatti e, più in generale, l’appartenenza delle condotte a un medesimo disegno originario. La motivazione, sintetica ma non manifestamente illogica, non è sindacabile in legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato