Ricorso straordinario inammissibile se sottoscritto da avvocato non iscritto all’albo speciale (Cass. pen. Sez. VI n. 38336 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per la correzione di errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile quando sia sottoscritto da un difensore non iscritto nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori. Il patrocinio davanti alla Corte di cassazione può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti in tale albo, con la conseguenza che la carenza di legittimazione del sottoscrittore integra una causa di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La difesa del ricorrente ha proposto ricorso straordinario avverso una sentenza della Corte di cassazione, denunciando la mancata analisi, da parte della Suprema Corte, della censura difensiva relativa ai capi 95) e 96) e all’eccezione di incompetenza territoriale per i reati di estorsione. Secondo il ricorrente, non si sarebbe considerato che la doglianza, pur proposta con i motivi aggiunti di appello, era meramente esplicativa dei motivi di gravame già proposti, senza ampliare l’area del petitum.
Il ricorso è stato sottoscritto da un difensore e la Corte ha esaminato gli atti e i motivi, procedendo con la trattazione in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato sottoscritto da un avvocato che non risulta iscritto nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori. La questione preliminare attiene, dunque, alla legittimazione del difensore al patrocinio davanti alla Corte, prima ancora che al merito dei motivi proposti.
Il Collegio richiama l’art. 4, comma 2, del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, secondo cui davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale e alle altre giurisdizioni superiori indicate dalla norma il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33. La medesima disposizione, al comma 1, prevede che gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate, devono essere iscritti in un albo speciale tenuto dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori.
La Corte precisa che tali norme sono vigenti per effetto dell’art. 1, comma 1, d. lgs. 10 dicembre 2009, n. 179, che ha mantenuto in vita il sistema dell’albo speciale. Ne deriva che la sottoscrizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato al patrocinio integra una causa di inammissibilità, rilevante rispetto all’autorità giudiziaria competente a provvedere.
Il percorso argomentativo della Corte muove dall’accertamento oggettivo della mancata iscrizione e non richiede l’esame dei motivi di merito, posto che il difetto di legittimazione del difensore assorbe ogni altra questione. La declaratoria di inammissibilità investe così l’intero ricorso, senza che si possa procedere alla valutazione delle censure sulla competenza territoriale e sulla dedotta omessa pronuncia.
All’esito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.
Nota della Redazione
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