Affidamento terapeutico negato per attuale pericolosità del condannato (Cass. pen. Sez. 1 n. 17234 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve effettuare una valutazione complessa circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, considerando la pericolosità del condannato e l’attitudine del trattamento a realizzare un effettivo reinserimento sociale. La misura non può essere concessa al tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, poiché il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. Elementi quali i precedenti penali e le reiterate violazioni delle prescrizioni possono fondare il diniego, rendendo recessivi i fattori positivi del percorso trattamentale.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva accolto l’istanza di differimento della pena presentata nell’interesse del condannato, disponendo la misura della detenzione domiciliare in luogo dell’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all’istanza di affidamento, lamentando che il diniego era stato fondato esclusivamente sui numerosi precedenti penali e sulla lontananza del fine pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato, richiamando il costante principio secondo cui l’affidamento terapeutico richiede una complessa valutazione circa il probabile conseguimento degli scopi del programma, che deve tener conto della pericolosità attuale del condannato. Il Tribunale di sorveglianza aveva dato conto di plurime circostanze favorevoli — la certificazione della tossicodipendenza, un programma terapeutico ritenuto idoneo dal Ser.D., la correttezza della condotta e la fruizione della liberazione anticipata — ma aveva comunque negato il beneficio valorizzando gli elementi di segno contrario.

Il condannato stava scontando la pena non solo per reati contro il patrimonio, ma anche per reiterate violazioni della sorveglianza speciale e per più reati di evasione dalla detenzione domiciliare; ciò dimostrava una marcata inaffidabilità rispetto alle decisioni dell’Autorità giudiziaria. La Corte ha quindi escluso ogni vizio logico nella motivazione del provvedimento impugnato, condividendo la scelta di considerare recessivi gli elementi positivi rispetto alla prognosi sfavorevole fondata sul rischio di recidiva.

Il Collegio ha infine chiarito che la valutazione negativa della posizione del ricorrente risultava coerente con gli insegnamenti delle Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, e della Sez. 1, n. 48041 del 2018, secondo cui la pericolosità sociale può essere legittimamente desunta anche da precedenti penali e da informative negative. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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