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Applicabilità della disciplina del contrabbando ai liquidi per sigarette elettroniche (Cass. pen. n. 20012 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973 (contrabbando di tabacco lavorato estero) si applica anche ai liquidi per sigarette elettroniche, in virtù del rinvio operato dall’art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. n. 504/1995. Tali commi costituiscono norme penali in bianco, integrate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che determinano l’equivalenza di consumo convenzionale tra sigarette tradizionali ed elettroniche. Il meccanismo di rinvio rispetta i principi di riserva di legge e determinatezza della fattispecie, poiché la fonte legislativa individua il nucleo di disvalore della condotta. La confisca delle cose oggetto del reato di contrabbando è obbligatoria ai sensi dell’art. 301 d.P.R. n. 43/1973, anche per i mezzi di trasporto adatti allo stivaggio fraudolento.

Il Fatto

Il 3 maggio 2021, nel corso di un controllo al porto di Bari, un autoarticolato diretto in Albania veniva fermato. All’interno del rimorchio, oltre al carico dichiarato di pietre, erano occultati 17 fusti contenenti 700 litri (pari a 909,50 kg) di liquido utilizzabile per sigarette elettroniche. Il conducente non esibiva alcuna documentazione giustificativa della provenienza della merce. Il Tribunale di Bari condannava l’imputato, con le attenuanti generiche prevalenti, per il reato di contrabbando, e la Corte di appello di Bari, in parziale riforma, concedeva la sospensione condizionale della pena. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi incentrati sulla non assimilabilità dei liquidi al tabacco lavorato, sulla mancanza dell’elemento soggettivo e sulla richiesta di particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, muovendo dalla natura dei prodotti sequestrati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973 trova applicazione anche ai liquidi per sigarette elettroniche, in forza del meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale di cui all’art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. n. 504/1995. La direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che 1 ml di liquido equivale al consumo di 5,63 sigarette convenzionali, sicché il carico in questione corrispondeva a 3.941.000 sigarette convenzionali.

La Corte ha escluso il vizio di determinatezza, qualificando i commi citati come norme penali in bianco integrate da provvedimenti amministrativi, tecnica normativa ritenuta legittima in quanto la fonte legislativa individua comunque il nucleo di disvalore della condotta. Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di merito hanno valorizzato la mancanza di documentazione, l’occultamento della merce tra le pietre e la mancata dichiarazione del carico, elementi che denotano la consapevolezza dell’illecito e che resistono alle censure difensive, non potendo il giudice di legittimità operare una rilettura alternativa delle fonti dimostrative.

In ordine alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale, che ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione della rilevante entità della trasgressione e della significativa intensità della risoluzione criminosa. Con riguardo alla confisca, ne è stata ritenuta la doverosità, trattandosi di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 301 d.P.R. n. 43/1973 delle cose oggetto e dei mezzi di trasporto adatti allo stivaggio fraudolento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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