Furto di energia elettrica e aggravante del pubblico servizio contestata per perifrasi (Cass. pen. Sez. VII n. 38140 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., per il caso in cui i beni sottratti siano destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica in diritto sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio. Ne consegue che essa può ritenersi contestata anche quando nell’imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, costituiscano univoca esemplificazione, come l’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore. L’energia elettrica è bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, e l’aggravante sussiste anche nella sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in proprietà privata, rilevando la destinazione finale del bene e non la sua esposizione alla pubblica fede durante il transito in rete.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica con la sentenza del Tribunale di Catania del 29 giugno 2020, confermata, nel resto, dalla Corte di appello di Catania con la sentenza del 16 giugno 2025, che ha riconosciuto il beneficio della non menzione.
Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in ordine all’aggravante del fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio, non oggetto di contestazione, poiché il capo di imputazione faceva riferimento al fatto commesso con violenza e su cose destinate per necessità alla pubblica fede. L’aggravante, tuttavia, era stata considerata dalla Corte territoriale per ritenere il reato procedibile d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, qualificandolo come mera riproposizione di un profilo di censura già vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto.
I giudici di merito avevano osservato che, sebbene l’aggravante abbia natura valutativa, essa doveva ritenersi contestata in fatto, in ragione dell’utilizzo, nel capo di imputazione, di espressioni — l’allaccio diretto alla rete nazionale di distribuzione dell’ente gestore — inequivocabilmente riferibili alla destinazione a pubblico servizio dell’energia sottratta.
Tale conclusione è in linea con i principi affermati dalla Corte, secondo cui la circostanza aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. può ritenersi contestata anche quando nell’imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione, come nel caso di condotta di furto commessa mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore. La rete, infatti, garantisce l’erogazione di un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica.
La Corte richiama il ius receptum secondo cui l’energia elettrica è bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, precisando che l’aggravante è stata ritenuta anche nel caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata. In tale ipotesi rileva non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che permane anche in una tale condotta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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