Reato permanente di emissioni moleste e condanna generica al risarcimento (Cass. pen. Sez. 3 n. 16651 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., quando abbia per oggetto l’illegittima emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere, imbrattare o molestare le persone, connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza; se la sentenza di primo grado accerta la permanente attualità dell’attività produttiva, il termine di prescrizione decorre dalla data di tale decisione, ai sensi dell’art. 158 cod. pen. Non integra immutazione del fatto ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. la diversa qualificazione delle sostanze emesse quando il fatto tipico resta identico e l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi. La condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non richiede la prova dell’effettiva sussistenza del danno, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, rimessa al giudice della liquidazione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione agli episodi di emissione commessi fino al mese di ottobre 2018 e rideterminava la pena per gli episodi del 25 e 28 dicembre 2018. La condanna concerneva il reato di cui all’art. 674 cod. pen., contestato all’imputato, amministratore unico di una società di trattamento rifiuti, per le emissioni odorigene moleste percepite dai residenti della zona. Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, sollevando otto motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato la fattispecie, rilevando che la sentenza impugnata costituisce una “doppia conforme” rispetto alla decisione di primo grado, cosicché le due pronunce possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo. Ha quindi affrontato il primo motivo, relativo alla mancanza di motivazione sui singoli episodi, richiamando il principio per cui, trattandosi di reato permanente connesso all’attività produttiva, non è necessario provare ogni singola condotta, essendo la permanenza cessata solo con la pronuncia della sentenza di primo grado, da cui decorre il termine prescrizionale. Le censure difensive sono state ritenute generiche, non riferendosi specificamente ai due episodi del dicembre 2018, oggetto di conferma della condanna.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., affermando che l’immutazione del fatto rilevante è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, sostituendo il fatto tipico, il nesso causale e l’elemento psicologico. Nel caso di specie, l’elevata concentrazione di acido solfidrico (H2S) era riferita ad accertamenti precedenti ai fatti contestati, utilizzati solo come dato indiziario confermativo dell’individuazione della fonte inquinante. La Corte ha altresì rigettato i motivi concernenti la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai sistemi di captazione e ai controlli dell’ARPA, ritenendo le censure volte a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio.
In relazione al quinto motivo, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull’elemento soggettivo, evidenziando come la motivazione della sentenza impugnata avesse analiticamente indicato gli elementi da cui desumere la sussistenza del dolo quantomeno nella forma eventuale: le numerose irregolarità degli impianti, i cinque scarichi abusivi accertati e le segnalazioni dei cittadini residenti a 400 metri dall’azienda. La Corte ha inoltre ribadito che la condanna generica al risarcimento dei danni costituisce una mera “declaratoria juris” che prescinde dall’accertamento dell’esistenza e della misura del danno, essendo sufficiente la potenziale capacità lesiva del fatto, mentre la determinazione della provvisionale è rimessa all’insindacabile valutazione del giudice di merito.
Quanto alla mancata assunzione di prove decisive, la Corte ha richiamato il principio per cui la parte che abbia esercitato la facoltà di scelta dei testimoni da assumere non può dedurre successivamente la nullità dell’esclusione degli altri. Ha infine dichiarato inammissibile l’ultimo motivo, relativo alla dedotta inutilizzabilità di documenti, per la mancata allegazione della “prova di resistenza”, ossia dell’incidenza concreta dell’eventuale espunzione sull’impianto motivazionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 158 c.p. – Decorrenza del termine della prescrizione
- Art. 674 c.p. – Getto pericoloso di cose
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza