Ne bis in idem cautelare: rileva l’incolpazione della prima misura (Cass. pen. Sez. IV n. 31664/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, l’eccezione di ne bis in idem relativa a un reato associativo impone il confronto concreto tra le incolpazioni che hanno sorretto le misure, secondo il criterio dell’identità storico-naturalistica del fatto. Il parametro del primo titolo è l’incolpazione cautelare consolidata, non la successiva modifica dell’imputazione nel processo principale, autonomo dal procedimento de libertate sino alla sentenza di primo grado. Il giudice deve acquisire gli atti mancanti e verificare se la nuova contestazione investa un segmento temporale ulteriore e fattualmente autonomo oppure riproponga la medesima condotta partecipativa permanente. Vanno considerati compagine, ruoli, territorio, interessi, programma criminoso, approvvigionamenti e continuità organizzativa; non bastano variazioni parziali dei partecipi, dei ruoli o dei periodi contestati.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello della Procura contro il rigetto pronunciato dal giudice per le indagini preliminari, applicava al ricorrente la custodia cautelare in carcere. La misura riguardava la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con il ruolo di autista addetto alle consegne, oltre a diversi reati-fine.
Il primo giudice aveva ravvisato un possibile ne bis in idem cautelare. Nei confronti dell’indagato era già stata applicata un’altra misura per un reato associativo indicato come riferibile allo stesso sodalizio, operante nel medesimo territorio. Il Tribunale aveva escluso la sovrapposizione valorizzando la successiva delimitazione temporale dell’imputazione nel primo processo. Il ricorrente contestava tale criterio e deduceva anche l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.
La Motivazione della Corte
La Cassazione censura anzitutto il metodo seguito dal Tribunale. Davanti a un’eccezione di ne bis in idem cautelare, il giudice non può limitarsi alla formulazione letterale delle imputazioni. Deve confrontare le due incolpazioni cautelari e determinarne l’effettiva estensione spaziale, cronologica e materiale. Se non dispone degli atti del precedente procedimento, deve acquisirli.
Il riferimento decisivo è l’incolpazione che ha sorretto la prima richiesta cautelare e l’adozione della relativa misura, sulla quale si è consolidato il giudicato cautelare. Non rileva, invece, la modifica dell’imputazione compiuta successivamente dal pubblico ministero nell’udienza preliminare. Il procedimento de libertate resta autonomo rispetto a quello principale sino alla sentenza di primo grado, che produce effetti anche sulla cautela ai sensi dell’art. 300 cod. proc. pen.
La verifica deve muovere dal criterio dell’identità storico-naturalistica del fatto, richiamato dalle Sezioni Unite n. 34655 del 2005 e dalla Corte costituzionale n. 200 del 2016. Occorre accertare la corrispondenza della condotta, dell’evento, del nesso causale e delle coordinate di tempo, luogo e persona. Nei reati associativi l’analisi deve concentrarsi sui segmenti di partecipazione effettivamente contestati. Devono essere valutati la compagine, i ruoli apicali, l’ambito territoriale, il programma criminoso, gli interessi perseguiti, i canali di approvvigionamento e l’eventuale continuità dell’organizzazione.
I mutamenti dei ruoli individuali, il diverso numero dei partecipanti o una difformità temporale soltanto parziale non dimostrano, da soli, l’esistenza di associazioni autonome. Una nuova contestazione relativa a un reato permanente è ammissibile quando riguarda un periodo successivo alla cessazione già accertata ed è accompagnata da un fatto nuovo. Il giudice del rinvio dovrà quindi stabilire se la seconda misura riguardi una fase realmente ulteriore e autonoma oppure il medesimo fatto già coperto dal primo titolo. Poiché tale accertamento incide anche sulla gravità complessiva e sulle esigenze cautelari, gli altri motivi restano assorbiti. L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale del riesame.
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