Inammissibile il ricorso tributario privo di autosufficienza e chiarezza espositiva (Cass. civ. Sez. V n. 20758 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione in materia tributaria è inammissibile quando si limita a trascrivere astratte formule normative, senza collegarle alla concreta vicenda processuale e senza specificare i fatti e le ragioni delle censure. La parte ricorrente è tenuta a rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., così da consentire alla Corte di esercitare il controllo di legittimità con immediatezza e concentrazione. Nel processo tributario la parte pubblica assistita da propri funzionari ha diritto alla rifusione delle spese, liquidate secondo la tariffa o i parametri forensi con la riduzione del venti per cento. Il giudice di legittimità non è chiamato a ricostruire la doglianza né a supplire alle lacune espositive dell’impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro. Nel corso del giudizio rinunciava agli atti, attestando il pagamento dell’imposta e chiedendo l’estinzione del processo. L’Agenzia delle Entrate aderiva, domandando però la rifusione delle spese di lite. La Commissione provinciale dichiarava estinta la controversia per cessata materia del contendere, condannando il ricorrente alle spese.
Il contribuente appellava e la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva solo in parte il gravame, applicando l’art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992 e maggiorando del cinquanta per cento le spese in relazione alla fase di reclamo conclusasi con rigetto. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati con memorie; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma. Il primo motivo prospetta generici gravi motivi, soccombenza reciproca e complessità della questione, ma tali argomenti restano avulsi dal contesto fattuale emergente dalla sentenza impugnata, dalla quale non si evince né la soccombenza reciproca né i gravi motivi, mai specificati.
I giudici di legittimità osservano che l’esposizione si risolve nella riproposizione di formule normative eterogenee e vaganti sulle più disparate ipotesi di compensazione previste dall’art. 92 cod. proc. civ., prive di attinenza con il tema effettivamente deciso dal giudice regionale, ossia le spese della fase di reclamo. Manca così una rappresentazione intelligibile della vicenda.
La Corte richiama la costante giurisprudenza sulla necessità che il ricorso indichi in modo autosufficiente i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 37522/2021 e ribaditi dalle pronunce del 2023. L’inosservanza dei doveri di chiarezza e sinteticità può condurre a inammissibilità quando l’esposizione risulti oscura o lacunosa e pregiudichi l’intelligibilità delle censure, violando i nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ..
Nel merito dell’unico motivo enucleabile — l’asserita ingiustificata condanna alle spese per essersi l’Amministrazione difesa con proprio funzionario — la censura è palesemente infondata. L’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, prevede che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata. La giurisprudenza di legittimità riconosce alla parte pubblica assistita da propri funzionari il diritto alla rifusione delle spese, liquidate secondo la tariffa forense con la riduzione del venti per cento.
La sentenza impugnata si è dunque pienamente conformata a tale principio. Segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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