Interessi durante la sospensione giudiziale: il fatto costitutivo nell’art. 1282 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 5 n. 15720 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, qualora il ricorso del contribuente sia stato accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l’intervenuta sospensione giudiziale della riscossione non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi legali maturati sull’importo dovuto. La pretesa dell’Amministrazione finanziaria si fonda sul principio generale di cui all’art. 1282, comma 1, cod. civ., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto al tasso legale. L’introduzione dell’art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546/1992, ad opera del d.lgs. n. 156/2015, ha inciso solo sulla misura del tasso applicabile, parificandolo a quello della sospensione amministrativa, senza innovare sull’an della maturazione degli interessi, già desumibile dal principio generale codicistico.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2010, emessa per somme dovute a titolo di interessi di sospensione maturati dal 01/12/2010 al 21/12/2011, in conseguenza della revoca di una sospensione concessa in sede giudiziale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo la domanda subordinata relativa alla determinazione degli interessi nella misura legale, rigettando nel resto il ricorso. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, e la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva il difetto di motivazione della cartella e della sentenza impugnata che, aderendo alla pronuncia di primo grado e richiamando la conformità al modello ministeriale, non avrebbe reso intelligibile la pretesa. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 642 del 2015, chiarisce che la sentenza d’appello che condivida o riproduca la motivazione del primo giudice non è nulla, purché le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare ed univoche. Nel caso di specie, l’adesione non era immotivata, poiché la cartella indicava la ragione della pretesa e il periodo di maturazione, rendendo il calcolo degli interessi una mera applicazione di criteri matematici; il riferimento al modello ministeriale trovava peraltro base legale nell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
Con il secondo motivo la società contestava la maturazione degli interessi in costanza di sospensione giudiziale, sostenendo che il giudice avesse illegittimamente applicato il principio di analogia in violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. La Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento [cfr. Cass. n. 20361/2020, Cass. n. 23548 del 2020, Cass. n. 27209 del 2021, Cass. n. 5692 del 2022], affermando che la sospensione giudiziale della riscossione non incide sulla spettanza degli interessi. La pretesa dell’Amministrazione si fonda sull’art. 1282, comma 1, cod. civ., principio generale per cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto. La novella dell’art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546/1992 ha solo parificato il tasso a quello della sospensione amministrativa, senza costituire la fonte dell’obbligazione; pertanto, l’orientamento non merita il ripensamento sollecitato.
Il terzo motivo, concernente la dedotta violazione del divieto di anatocismo e la mancata motivazione sul calcolo delle somme, è dichiarato inammissibile: la questione risulta nuova, non essendo stata introdotta nei gradi di merito né emergendo dalla sentenza impugnata, e involge un profilo di fatto che avrebbe richiesto una specifica allegazione. Il ricorso è rigettato e la società è condannata alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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