Accertamento catastale DOCFA e motivazione dell’avviso: disciplina degli oneri motivazionali (Cass. civ. Sez. 5 n. 10371 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, quando l’attribuzione della rendita catastale avviene a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto mediante l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, sempre che gli elementi di fatto esposti dal contribuente non siano contestati dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita dipenda da una loro divergente valutazione. Se invece gli elementi di fatto sono contestati, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. La correttezza della rendita catastale non attiene alla motivazione dell’avviso, ma si risolve in una questione di merito concernente l’esattezza del classamento.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento catastale. La contribuente, a seguito dello scorporo della cantina di un’unità immobiliare, aveva proposto tramite DOCFA l’attribuzione della categoria A2, classe 5, vani 9, mentre l’amministrazione finanziaria aveva attribuito la categoria A1, classe 3, vani 9. Il giudice d’appello aveva ritenuto l’atto non adeguatamente motivato. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 2 d.l. n. 116/1993.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Richiamando il principio già affermato da Cass. n. 29754/24, ha chiarito che l’onere motivazionale dell’avviso di accertamento catastale è modulato in ragione dell’eventuale contestazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente nella procedura DOCFA. Qualora l’amministrazione non disattenda i dati fattuali e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica, è sufficiente la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari, ossia categoria, classe, consistenza, superficie e rendita.
La Corte ha precisato che la difformità tra la classificazione proposta e quella accertata può dipendere da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi fattuali, elaborati sulla base dei criteri tecnici della disciplina regolamentare in materia catastale. In tale evenienza, come ribadito da Cass. n. 3104/21, Cass. n. 3017/22 e Cass. n. 5449/25, l’amministrazione è esente dall’onere di una motivazione più particolareggiata in relazione alle discrepanze emerse rispetto alla proposta del contribuente.
Nel caso di specie, l’avviso di accertamento era stato congruamente motivato, avendo l’amministrazione indicato le ragioni che l’avevano indotta a rettificare la proposta, per avere l’unità immobiliare caratteristiche intrinseche ed estrinseche tali da renderne evidente l’erroneità del classamento proposto. La Corte ha infine osservato che la correttezza della rendita catastale si risolve in una questione di merito attinente all’esattezza del classamento e non riguarda la motivazione dell’avviso, come invece sostenuto dal giudice di secondo grado.
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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