Danno erariale da voucher formativi e concorso doloso degli enti schermo (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 11 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La gestione di un programma pubblico finanziato con risorse anche comunitarie, erogate dalla Regione, instaura un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e radica la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost., a nulla rilevando la natura privatistica dei soggetti coinvolti. In tema di danno erariale da distrazione, la percezione di contributi pubblici ottenuta mediante alterazione dei presupposti di ammissibilità o attraverso modalità gestionali incompatibili con le finalità dell’intervento determina un danno pari all’intero importo delle risorse indebitamente conseguite o distolte. La consapevole adesione a un accordo volto a svuotare il ruolo dell’ente formativo, utilizzato come mero schermo formale, integra gli estremi del dolo eventuale e legittima la condanna solidale limitatamente al progetto cui l’ente ha formalmente partecipato, ove non sia provata la conoscenza della dimensione pluriprogettuale dell’operazione. L’occultamento doloso del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, sussiste in presenza di condotte attive quali dichiarazioni mendaci, simulazione delle attività formative e alterazione dei registri, che neutralizzano l’efficacia dei controlli amministrativi.

Il Fatto

La Procura contabile ha convenuto in giudizio due associazioni culturali, un’associazione ONLUS, tre società e altrettante persone fisiche, legali rappresentanti degli enti, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale di € 887.984,00 cagionato alla Regione Molise. La contestazione riguarda l’indebita percezione di voucher formativi finanziati dal POR FSE 2007-2013, erogati a seguito di un avviso pubblico del 2015 per percorsi formativi con obbligo di assunzione. Secondo l’ipotesi accusatoria, le domande di finanziamento sarebbero state presentate da enti privi dei requisiti sostanziali, con un fabbisogno occupazionale sovrastimato e sedi operative fittizie, mentre l’attività formativa si sarebbe risolta in attività lavorativa reale a favore della società promotrice. Il procedimento penale avviato per i medesimi fatti si è concluso con sentenza di estinzione del reato per prescrizione. La Regione Molise è intervenuta ad adiuvandum ex art. 85 c.g.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la gestione di un programma pubblico finanziato con risorse comunitarie erogate dalla Regione radica la giurisdizione contabile, non rilevando la natura privatistica degli enti coinvolti né la riconducibilità delle somme al FSE o allo Stato. La Regione, quale soggetto erogatore e gestore del programma, è titolare della legalità della spesa e responsabile del corretto impiego dei fondi, sicché le condotte fraudolente incidono direttamente sulla corretta gestione delle risorse pubbliche.

Quanto all’eccezione di inammissibilità della citazione per genericità, la Corte ha escluso la nullità, rilevando che l’atto introduttivo delineava un impianto accusatorio unitario, con specificazione dei ruoli di ciascun convenuto: ideatori e promotori dello schema per alcuni, consapevoli agevolatori per i rappresentanti degli enti formativi, attuatore e beneficiario per l’amministratore della società promotrice. La Corte ha valorizzato il principio di circolarità delle prove tra i processi, ritenendo gli elementi istruttori penali, ancorché non sfociati in condanna, idonee fonti di prova atipiche liberamente apprezzabili.

In ordine alla prescrizione, il Collegio ha ravvisato i presupposti dell’occultamento doloso del danno, ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, integrati dalla rappresentazione non veritiera dei requisiti, dalla simulazione delle attività formative e dall’alterazione dei registri, condotte che hanno neutralizzato i controlli amministrativi. Il dies a quo è stato individuato nell’emersione degli elementi essenziali della fattispecie, non oltre la notificazione del decreto che dispone il giudizio del 2019, con effetto interruttivo della successiva costituzione di parte civile della Regione nel processo penale, efficacia conservata anche in caso di revoca, secondo il principio espresso da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17113/2024.

Nel merito, la Corte ha accertato un sistema fraudolento unitario, caratterizzato dall’apertura di sedi fittizie funzionali a superare il limite di € 300.000,00 per singolo progetto, dalla totale eterodirezione degli enti formativi, privi di autonomia e ridotti a meri intestatari formali del finanziamento, e dalla gestione accentrata dei flussi finanziari in capo a soggetti a vario titolo riconducibili ai convenuti. Le dichiarazioni testimoniali hanno evidenziato che la formazione è stata solo formalmente realizzata, risolvendosi la work experience in attività di vendita telefonica a favore della società promotrice, con conseguente sviamento delle finalità pubbliche del finanziamento.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo nelle condotte degli ideatori e beneficiari del sistema, e il dolo eventuale in capo ai rappresentanti degli enti formativi, che hanno consapevolmente accettato di prestare il proprio accreditamento pur nella piena certezza della propria inidoneità, firmando acriticamente i registri e abdicando integralmente al ruolo istituzionale. Il danno è stato quantificato nell’intero importo dei contributi erogati, pari a € 887.984,00, secondo il criterio del danno da distrazione, con condanna solidale per i soggetti centrali del sistema e limitata alla quota del singolo progetto per gli enti- schermo. Il Collegio ha infine escluso il potere riduttivo, ex art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, trattandosi di condotte dolose.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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