Acquisto di quote di società mista conforme all’art. 5 T.U.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 7 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale deve essere trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la quale rilascia un parere sulla conformità dell’operazione ai parametri di legge. L’onere di motivazione analitica grava sull’amministrazione, che deve fornire elementi completi in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La verifica demandata alla Sezione di controllo non è una mera presa d’atto, ma un sindacato di completezza, adeguatezza e attendibilità dell’istruttoria svolta dall’ente. Laddove l’operazione si configuri come primo passaggio di un più ampio processo di riorganizzazione di un servizio, il quadro informativo e documentale deve essere tale da definire la situazione giuridica e aziendale già in essere, non rinviata a un momento futuro.
Il Fatto
L’Unione Reno Galliera, ente locale di ambito bolognese, ha deliberato l’acquisto delle quote di partecipazione dei Comuni di San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale nella società mista pubblico-privata Se.R.A. S.r.l., per un valore complessivo di 60.599,93 euro. L’operazione è il primo atto di un progetto volto alla gestione unitaria del servizio di refezione scolastica sul territorio dell’Unione, superando l’attuale frammentazione gestionale tra diversi affidatari. Il progetto prevede che, una volta divenuta socio, l’Unione indirà una procedura di gara a doppio oggetto per la scelta di un nuovo socio privato operativo e per l’affidamento in concessione del servizio. A seguito di una prima istanza, la Sezione aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta per incompletezza del quadro informativo, essendo la configurazione societaria e la sostenibilità dell’operazione ancora in fieri. L’ente ha successivamente integrato la documentazione con nuovi atti deliberativi e ha riproposto l’istanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, ritenendoli sussistenti: l’Unione rientra nella nozione di amministrazione pubblica e la società partecipata è uno dei modelli consentiti dal T.U.S.P.
Nel merito, la Corte ha scrutinato la conformità dell’operazione ai parametri di cui all’art. 5 T.U.S.P., valorizzando il quadro documentale e le risposte ai quesiti istruttori. In particolare, la delibera consiliare del 27 novembre 2025 ha definito in modo compiuto l’assetto societario prospettico: modifiche statutarie, patti parasociali, quota del socio privato (80% del capitale) e aggiornamento del Piano economico-finanziario (PEF). La Corte ha ritenuto che tale documentazione superi i rilievi di incompletezza già formulati, dimostrando la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione e la sua coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
La Sezione ha, inoltre, verificato la sussistenza dei vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 T.U.S.P., rilevando che la società svolge un servizio di interesse generale strettamente necessario alle finalità istituzionali dell’ente.
Quanto alla governance della futura compagine sociale, la Corte ha preso atto che la configurazione definitiva, con il socio privato all’80% e la completa eliminazione delle clausole statutarie che riservavano ai soci pubblici significativi poteri di indirizzo, determini effetti rilevanti sulla posizione pubblica. Cionondimeno, ha riconosciuto la conformità di tale assetto alla disciplina dell’art. 17 T.U.S.P. e alle forme di partenariato pubblico-privato istituzionale di cui all’art. 174, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.
In esito alla valutazione complessiva, la Corte ha dichiarato di non ravvisare elementi ostativi all’acquisto delle quote sociali, ritenendo l’operazione conforme ai parametri di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016.
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Nota della Redazione
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