Componenti perequative TARI: imputazione in parte corrente e divieto di conto terzi (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 13 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI, istituite in attuazione dell’art. 8, § 2, lett. d) della direttiva 2019/833/UE dalla legge n. 60/2022 e dalla deliberazione ARERA n. 386/2023, vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente del titolo III, secondo la classificazione dell’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011, con separata evidenza rispetto alla TARI. Esse costituiscono un credito verso l’utente di natura civilistica, accertabile per competenza finanziaria potenziata nell’anno “a”. L’obbligo di riversamento a CSEA è obbligazione propria del Comune, titolare di una funzione fondamentale ai sensi dell’art. 14, comma 27, lett. f), d.l. n. 78/2010, e non una partita in conto terzi, con la conseguenza che l’ente deve assicurare la copertura effettiva della spesa e l’equilibrio di bilancio. Il quesito sul criterio di quantificazione dell’obbligo di riversamento (per cassa o per competenza) è inammissibile, perché attiene al merito del quantum debeatur e investe la competenza di altre magistrature.
Il Fatto
Un Comune, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto alla competente Sezione regionale di controllo un parere sulle componenti perequative previste dalla deliberazione ARERA n. 386/2023 e dalla circolare CSEA n. 59/2024, adottate in esecuzione della c.d. legge “Salva-mare”. Il quesito riguardava due profili: se il valore da riversare a CSEA dovesse commisurarsi all’incassato o all’accertato per ciascuna utenza; e se le relative somme andassero imputate tra le entrate di parte corrente del titolo III oppure tra le partite di giro.
Rilevato un contrasto tra le Sezioni regionali — la Liguria propendeva per il conto terzi, la Lombardia per l’accessorietà alla TARI con imputazione in parte corrente, la Campania riteneva la questione estranea alla contabilità pubblica — la Sezione marchigiana ha sospeso la pronuncia e sollevato questione di massima. Il Presidente della Corte dei conti ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie con ordinanza n. 6 del 28 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro delle fonti, che intreccia diritto euro-unitario, normativa statale e atti di regolazione di autorità indipendenti. La direttiva 2019/833/UE impone agli Stati di coprire i costi dei rifiuti accidentalmente pescati con sistemi di finanziamento alternativi; il d.lgs. n. 197/2021 ha assimilato tali rifiuti a quelli urbani; la legge n. 60/2022 ha previsto una componente che si “aggiunge” alla TARI, affidando ad ARERA il potere regolamentare speciale. La deliberazione ARERA n. 386/2023 ha poi concentrato su CSEA la gestione di un fondo cassa di sistema e di una banca dati, alimentati dai gestori dell’attività di gestione tariffe.
La Corte individua tre distinte obbligazioni civili che fanno capo al Comune. In primo luogo, il credito verso l’utente, di natura civilistica, come affermato dalle Sezioni Unite n. 35282 del 18 dicembre 2023 in relazione agli oneri di sistema del mercato energetico, con evidente similitudine funzionale. In secondo luogo, l’eventuale debito verso le imprese di settore che hanno raccolto o trattato i rifiuti, obbligazione verso terzi per prestazioni ricevute nell’esercizio di funzioni proprie. In terzo luogo, l’obbligazione di riversamento o di rimborso verso CSEA, che sorge solo nell’anno “a+1” e all’esito di un procedimento amministrativo a iniziativa di parte.
Quanto al criterio di imputazione, la componente aggiuntiva segue il regime della TARI per assimilazione e accessorietà, ma con esposizione separata imposta dal principio di trasparenza e dalla rendicontabilità. Il credito va quindi accertato tra le entrate di parte corrente del titolo III con posta distinta, applicando la competenza finanziaria potenziata nell’anno “a”, poiché sorge privo di termini o condizioni. La passività di riversamento, futura ed eventuale, va invece accantonata nella Riga B del risultato di amministrazione, secondo la clausola generale di equilibrio affermata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 192/2012 e n. 60/2013).
Sul piano del riparto, la Sezione dichiara inammissibile il primo quesito: il criterio di quantificazione del quantum debeatur attiene al merito della transazione sottostante e non alla rappresentazione contabile, sicché la funzione consultiva non può sovrapporsi a quella di altri organi giudiziari. Il secondo quesito è invece accolto nel senso del divieto di conto terzi: l’imputazione in partite di giro è eccezione legale all’obbligo di copertura, ammessa solo quando l’ente è mero esecutore di spesa di altro soggetto. Nel caso di specie il Comune è titolare di una funzione fondamentale e le obbligazioni in entrata e in spesa non sono simmetriche per oggetto, potendo la spesa trasformarsi in credito; il patrimonio dell’ente è esposto iure proprio a interessi moratori e sospensione dei rimborsi.
Nota della Redazione
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