Occupazione abusiva di suolo pubblico: il TAR Puglia respinge la cautelare (TAR Puglia n. 196 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, l’ordinanza comunale che ordina il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero coattivo per occupazione abusiva di suolo pubblico non appare assistita da profili di fondatezza quando risulti, prima facie, l’assenza di un titolo concessorio in capo all’occupante. La mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti (quali la SCIA dichiarata decaduta o annullata e l’ordinanza di cessazione dell’attività) incide negativamente sulla delibazione sommaria propria della fase cautelare. Il fumus boni iuris deve essere valutato anche alla luce della regolarità dell’iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa che pretende di esercitare l’attività.

Il Fatto

Una società ricorreva avverso l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Gallipoli aveva ordinato, alla stessa e ad una controinteressata, il ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni, con previsione di sgombero coattivo, per asserita occupazione abusiva di uno spazio pubblico. L’atto traeva origine da un verbale di contestazione per violazione dell’art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada, elevato per l’occupazione di un posteggio fuori mercato mediante un market attrezzato, in assenza del titolo concessorio.

La ricorrente impugnava l’ordinanza, chiedendone la sospensione cautelare, unitamente agli atti presupposti, contestando la legittimità dell’azione comunale e l’applicazione del regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da significativi elementi di fondatezza. Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza impugnata risultava, prima facie, legittimamente adottata, emergendo dagli atti di causa l’assenza di un titolo autorizzatorio in capo alla ricorrente. Tale circostanza, oltre ad essere affermata nel verbale di contestazione, sembrava risultare anche dalla SCIA del 2023, conclusasi con una dichiarazione di decadenza, e dalla SCIA del 2024, prima sospesa e poi annullata.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che gli atti comunali presupposti non risultavano essere stati impugnati dalla ricorrente. In particolare, l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza di trasferimento della licenza commerciale, rilevando l’assenza di un atto di cessione o di affitto d’azienda e la mancanza di un provvedimento giudiziale che disponesse il trasferimento coattivo della licenza. L’attività in questione era inoltre già stata oggetto di un’apposita ordinanza di cessazione immediata, in quanto svolta abusivamente su un posteggio fisso.

Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha osservato che la ricorrente non risultava titolare di un’impresa commerciale regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio, come emerso dalla visura camerale depositata dal Comune. Tale elemento ha ulteriormente indebolito la posizione della parte ricorrente, privando di consistenza il pregiudizio lamentato. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *