Atto di adozione preliminare del PUA inammissibile per carenza di interesse (TAR Lazio n. 1028 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione comunale di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione degli Arenili costituisce atto endoprocedimentale, privo di efficacia lesiva immediata e diretta, in quanto collocata nella prima fase del procedimento di approvazione del piano, cui seguono la valutazione ambientale strategica, la conferenza di servizi e la pubblicazione sul BUR. Il ricorso proposto avverso tale atto è pertanto inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. Le doglianze del privato vanno rivolte all’atto di approvazione definitiva del piano, dovendosi escludere l’impugnabilità autonoma degli atti preparatori salvo le tassative fattispecie eccezionali previste dall’ordinamento. L’atto di adozione preliminare non è idoneo a imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva dell’amministrazione, né costituisce atto interlocutorio o soprassessorio, determinando anzi uno sviluppo del procedimento.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno in Terracina, sul quale opera un campeggio gestito da una società, impugna la deliberazione con cui il Comune ha revocato la precedente adozione preliminare del Piano di Utilizzazione degli Arenili e ne ha disposto una nuova adozione. Il ricorrente contesta, in particolare, la previsione di tre accessi pubblici all’arenile su un terreno che assume essere privato e inesistenti, il pregiudizio all’attività imprenditoriale per la mancata possibilità di ottenere una concessione demaniale marittima, nonché errori materiali sullo stato di fatto e profili di illogicità nella pianificazione degli arenili.
Il Comune si costituisce eccependo l’inammissibilità del ricorso per impugnazione di atto meramente preparatorio, oltre all’infondatezza nel merito. Il Collegio dispone una verificazione, depositata nell’ottobre 2025, che accerta l’esistenza dei tre varchi sulla proprietà privata, l’applicabilità delle norme tecniche del PUA e una discordanza sui dati dell’arenile libero.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa comunale e la accoglie. La delibera impugnata, come emerge dalla sua stessa intestazione e dalla descrizione del deliberato, reca la proposta preliminare di adozione del PUA, alla quale dovrà seguire la futura approvazione, non ancora intervenuta, all’esito dell’iter previsto dalla disciplina vigente.
Il Collegio ricostruisce l’articolazione del procedimento sulla base della nota esplicativa regionale n. 651172 del 27 luglio 2021: la fase preliminare culminante nell’adozione preliminare della proposta; la fase di valutazione ambientale strategica, con verifica di assoggettabilità e consultazione; la fase di approvazione, previa conferenza di servizi; la fase integrativa dell’efficacia, con pubblicazione sul BUR. In ciascuna fase sono previsti momenti partecipativi per consentire agli interessati di presentare osservazioni. Il procedimento risulta quindi ancora ai suoi albori.
Non convince la tesi dei ricorrenti sull’immediata lesività dell’atto. Quanto al mandato al dirigente di adeguare i piani urbanistici, il Collegio rileva che gli adempimenti demandati sono meramente preparatori e finalizzati ad agevolare l’applicazione del PUA quando sarà approvato. Richiama il principio per cui il PUA è strumento di programmazione dell’utilizzo delle aree demaniali, non avente valore di strumento urbanistico, la cui finalità primaria è la regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistico-ricreativi (TAR Lazio, Latina, I, n. 114/2023). Nessun effetto conformativo immediato può quindi derivare dalla mera proposta preliminare.
Quanto al diniego dell’istanza di concessione, il Collegio osserva che il precedente rigetto è stato ritirato in sede di riesame ed è stata assentita una concessione demaniale temporanea, proprio perché i termini di approvazione del nuovo PUA andranno oltre la stagione 2025. L’atto impugnato è dunque inconferente a incidere su tali determinazioni. La qualificazione come atto privo di autonoma lesività non pregiudica la tutela: i profili di pregiudizio potranno essere contestati in sede partecipativa e, poi, avverso il PUA definitivamente approvato.
Il Tribunale estende alla fattispecie il costante insegnamento sugli atti pianificatori, richiamando TAR Lazio, Roma, II, n. 2012/2024, Cons. Stato, IV, n. 2729/2025, TAR Campania, Napoli, VI, n. 5897/2025, CGARS, SS.GG., n. 817/2025, Cons. Stato, IV, n. 296/2008 e Cons. Stato, VI, n. 246/2004: solo l’atto di approvazione definitiva è autonomamente impugnabile. Esclusa la ricorrenza di fattispecie eccezionali di immediata impugnabilità, il ricorso è dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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