Sottoscrizioni su foglio non congiunto: ammissione della lista se la volontà dei firmatari è comunque provata (TAR Valle d’Aosta n. 33 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una lista elettorale non è invalida per il solo fatto che le sottoscrizioni dei cittadini elettori siano state apposte su un foglio non materialmente congiunto al modello recante il contrassegno e le generalità dei candidati, quando ricorrano elementi univoci e immediati, emersi nel procedimento o in sede giurisdizionale, che dimostrino in modo certo la consapevole volontà dei firmatari di sostenere quella specifica compagine politica. Tale deroga al necessario formalismo, posto a presidio dei principi di buon andamento e di par condicio, opera solo in presenza di una eccezionale concomitanza di circostanze, da valutarsi caso per caso, quali l’autenticazione delle firme da parte del segretario comunale, il numero esiguo di liste presentate e la dimensione demografica del comune, nonché le dichiarazioni del pubblico ufficiale e dei sottoscrittori, utilizzabili come prove atipiche se non smentite dalle risultanze processuali.

Il Fatto

In vista delle elezioni comunali del 28 settembre 2025, un delegato presentava al comune la lista “Unis on réussit”, corredata delle candidature e di un modulo con le sottoscrizioni di cinque elettori, autenticate dal segretario comunale in un’unica sessione. Successivamente, la commissione elettorale circondariale dichiarava l’invalidità della lista per la mancata congiunzione fisica del foglio recante le firme al modello con contrassegno e candidati. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il TAR rammenta la consolidata giurisprudenza per cui i moduli aggiuntivi privi di contrassegno ed elenco candidati devono essere uniti al primo foglio con elementi che consentano alla commissione di verificare la consapevolezza dei sottoscrittori. Tuttavia, richiama anche il più recente indirizzo che valorizza, in casi eccezionali, la ricostruibilità univoca e immediata della volontà dei firmatari da altri elementi emersi nel procedimento o in giudizio.

Nel caso di specie, il Collegio ravvisa tale eccezionale concomitanza. L’autentica del segretario comunale, sebbene non di per sé probante, è indiziaria, specie perché il numero di firme autenticate (cinque) coincide con quelle indicate nella ricevuta rilasciata dalla commissione. A ciò si aggiunge che nel comune erano state presentate solo due liste, con un numero diverso di sottoscrittori, escludendo il rischio di confusione tra i fogli.

Rileva inoltre la dimensione demografica del comune, di soli centottantasei abitanti, tale da scongiurare il travisamento dell’intento dei firmatari. Infine, il TAR valorizza la dichiarazione con cui il segretario comunale ha riferito di aver mostrato la lista ai sottoscrittori, confermata da dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli stessi. Trattandosi di prove atipiche non smentite, il Collegio le ritiene utilizzabili.

Alla luce di tali elementi, la mancata congiunzione dei fogli non impedisce di ritenere dimostrata la volontà dei cittadini di sostenere quella lista. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e riammissione della lista alla competizione elettorale. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la varietà della casistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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