Rideterminazione del canone ex art. 100 d.l. n. 104/2020 e base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 21597 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la base imponibile è commisurata al canone effettivamente versato, anche laddove quest’ultimo risulti ridotto per effetto dell’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 100 d.l. n. 104/2020 (convertito con legge n. 126/2020). La liquidazione e il pagamento dell’importo ridotto ex lege costituiscono, “a ogni effetto”, rideterminazione del canone dovuto per le annualità considerate, rilevante anche ai fini del calcolo dell’imposta, il cui presupposto è l’allineamento tra canone ed imposta. È infondata, in assenza di qualsivoglia dimostrazione dell’impatto sull’equilibrio di bilancio regionale, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame, per pretesa violazione della autonomia finanziaria regionale.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana accoglieva l’appello della società contribuente, dichiarando dovuta l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio in misura ragguagliata al canone concessorio rideterminato in sede di definizione agevolata. La Regione Toscana, soccombente nel giudizio di merito, proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020 e la violazione della propria autonomia finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha affermato il principio per cui la base imponibile dell’imposta regionale in questione non è determinata dall’ammontare originario del canone, ma da quello effettivamente versato, anche se in misura ridotta per effetto dell’adesione alla definizione agevolata. La riduzione del quantum debeatur, ascrivibile alla scelta del contribuente, non incide sulla natura solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione: l’importo ridotto è pur sempre corrisposto “a titolo di canone”.
Confermando il proprio orientamento, la Corte ha evidenziato come il venir meno del presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta, ove si optasse per una diversa interpretazione, svuoterebbe la funzione solutoria del pagamento. La base imponibile deve quindi essere commisurata, in percentuale, al canone ivi inclusa la sua consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizione ex art. 100 d.l. n. 104/2020.
L’interpretazione fornita trova diretto conforto nel disposto del comma 9 dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, laddove si stabilisce che la liquidazione e il pagamento dell’importo dovuto costituiscono “a ogni effetto” rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate, rilevando pertanto anche ai fini del calcolo dell’imposta. La decisione della Corte territoriale, che ha correttamente applicato tali principi, è stata pertanto ritenuta immune dai vizi censurati.
Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata, richiamando la sentenza Corte Cost. n. 46/2022. La Regione non può dolersi della riduzione delle proprie entrate derivante dalle disposizioni censurate, non avendo fornito alcuna dimostrazione del loro impatto sull’equilibrio di bilancio, né sulla capacità di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite.
Nota della Redazione
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