Notifica diretta dell’atto impositivo e prova documentale in appello (Cass. civ. Sez. V n. 134 del 05.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, sicché non è necessaria alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato per effetto della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione. È inoltre ammessa la produzione in appello dei nuovi documenti, anche oltre i limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., in forza dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il deposito dell’atto impositivo notificato costituisca mera difesa rispetto alle ragioni del ricorso originario.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di Irpef relativa all’anno di imposta 2006, a seguito di avviso di accertamento. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non provata la notifica dell’avviso prodromico alla cartella.
La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ravvisando la regolarità della notifica dell’atto impositivo documentata in secondo grado e la persistenza del credito in regime di prescrizione decennale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’ente di riscossione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura relativa alla costituzione in giudizio dell’ente di riscossione a mezzo di avvocato del libero foro. Il motivo è infondato: l’Agenzia si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni, ma non è richiesta alcuna apposita delibera per ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, dove la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria.
Quanto alla dedotta tardività della produzione documentale in appello, la Corte richiama l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti dell’art. 345 cod. proc. civ.. Il principio opera anche nel caso di deposito in gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa volta a contrastare le ragioni del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione dell’art. 57 del medesimo decreto. Nel resto la censura è inammissibile, non essendo allegato alcunché a sostegno dell’assunto di un deposito oltre i termini.
Sulla produzione della sola copia della documentazione, la Corte ricorda che la contestazione della conformità all’originale non può avvenire con clausole generiche o onnicomprensive, ma deve essere operata in modo chiaro e circostanziato, con indicazione specifica del documento e degli aspetti di difformità. Il c.d. diniego di originale attiene invece all’esistenza stessa del documento e richiede la querela di falso. Poiché il contribuente non ha allegato di aver contestato specifiche difformità e non risulta proposta querela di falso, correttamente il giudice di appello ha valutato la regolarità della notifica.
Quanto al vizio per mancanza della comunicazione di avvenuta notifica, il motivo è inammissibile perché non chiarisce a quale procedimento l’ente abbia fatto ricorso e non coglie la ratio decidendi: la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale e, difettando apposite previsioni della disciplina postale, l’atto doveva ritenersi ritualmente consegnato operando la presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ. Rileva, in proposito, che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile.
Infine, il motivo sulla decadenza e sulla prescrizione è in parte inammissibile, per esposizione cumulativa e confusa delle censure, e in parte infondato. Stante la rituale notifica dell’avviso, l’eventuale decadenza dal potere impositivo andava fatta valere impugnando l’atto stesso. Quanto alla prescrizione, il credito erariale per la riscossione dell’Irpef si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 cod. civ., non operando quello quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur annuale, ha carattere autonomo ed unitario. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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