Annullata la sentenza tributaria per motivazione apparente e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 5 n. 4405 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente, che comporta la nullità della sentenza per error in procedendo, ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. L’omessa pronuncia su un motivo di appello si risolve nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e deve essere fatta valere ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; l’erronea indicazione delle norme violate non determina l’inammissibilità del motivo se il contenuto è chiaro.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato nei confronti di una società maggiori imposte per il periodo d’imposta 2014, ritenendo che le prestazioni di manutenzione e ristorazione da essa rese fossero in realtà svolte da personale dipendente di altra società, configurandosi la prima come società cartiera fittiziamente interposta. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva parzialmente l’appello, annullando l’avviso limitatamente alle imposte dirette, pur confermando la natura fittizia delle operazioni. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia, per i maggiori redditi induttivamente accertati, sia la società, con ricorso incidentale fondato su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente i motivi di ricorso incidentale, in quanto l’eventuale accoglimento avrebbe reso superfluo l’esame del ricorso principale, che presupponeva l’inesistenza delle operazioni. Con i motivi primo e terzo la contribuente deduceva il vizio di motivazione apparente: il giudice d’appello si era limitato ad affermare la sussistenza di indizi gravi e concordanti sulla fittizietà, senza indicare gli elementi fattuali dai quali aveva desunto l’assenza di organizzazione aziendale.
Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014, Sez. Un. n. 22232/2016 e Cass. n. 22598/2018, la Corte ha chiarito che la motivazione è solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione. Nel caso di specie, la CTR non aveva dedotto alcunché sulle circostanze da cui trarre l’assenza di organizzazione, lasciando un’affermazione astratta, slegata dai fatti dedotti dalle parti.
Rilievo decisivo è stato attribuito alla circostanza, dedotta dalla contribuente e rimasta senza risposta, che solo una delle dieci fatture oggetto dell’avviso riguardava i servizi di ristorazione e manutenzione, mentre le altre nove concernevano prenotazioni di soggiorni: se fondata, tale doglianza avrebbe potuto escludere la stessa carenza di organizzazione aziendale posta a fondamento della decisione. Il giudice d’appello aveva quindi trascurato i fatti evidenziati dalle parti, giungendo a conclusioni prive di riferimenti agli elementi su cui avrebbero dovuto fondarsi.
Con il secondo motivo, la società lamentava l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’estinzione della pretesa per effetto degli accordi di adesione conclusi dall’Amministrazione con la coobbligata, di cui la contribuente aveva dichiarato di voler approfittare ai sensi dell’art. 1304 c.c.. La Corte ha accolto il motivo, precisando che l’erronea indicazione dell’art. 132 c.p.c. invece dell’art. 112 c.p.c. non determina l’inammissibilità, essendo chiaro il contenuto della censura. Ha inoltre escluso una statuizione implicita, non essendo la questione incompatibile con la ritenuta inesistenza soggettiva delle operazioni.
La Cassazione ha quindi accolto i tre motivi di ricorso incidentale, dichiarato assorbito il ricorso principale e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1304 c.c. – Transazione
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso