Riduzione del canone demaniale per elettrodotti interrati e non esclusivi (TAR Lazio n. 676 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione del 50% del canone demaniale prevista dall’art. 4 d.m. 19 luglio 1989 si applica alle occupazioni poste in essere con elettrodotti in parte interrati nel sedime stradale e in parte aerei, allorché le specifiche caratteristiche dell’opera dimostrino che il bene demaniale non è stato interamente sottratto all’uso comune ed è suscettibile di ulteriori fruizioni. La difesa dell’amministrazione fondata sull’art. 840 cod. civ. conferma tale conclusione, poiché gli elettrodotti insistono soltanto su una parte della proiezione spaziale del bene, lasciando inalterate le facoltà di godimento dell’ente concedente sull’intera superficie scoperta. Rientrano nella competenza funzionale del TAR Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., le controversie relative a infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale. Le prestazioni periodiche del canone, pur derivando da un’unica fonte negoziale, sono tra loro autonome, sicché la mancata impugnazione di un ordine di introito non comporta acquiescenza rispetto agli altri.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria statale del servizio di trasmissione elettrica, è titolare di una concessione demaniale marittima rinnovata sino al 2055, relativa a un compendio di oltre 2.500 mq interessato da due linee elettriche a 132 kV, in parte in cavo interrato e in parte staffato sotto la strada sopraelevata in area portuale. L’Autorità di sistema portuale le ha notificato un avviso di pagamento per il canone relativo all’anno 2023, quantificato in oltre cinquemila euro.

La società ha impugnato l’atto e la stessa concessione, chiedendo in via principale l’applicazione del canone ricognitorio per le occupazioni di pubblico interesse e, in via subordinata, la riduzione del 50% prevista per le aree non oggetto di godimento esclusivo. Le amministrazioni intimate si sono costituite eccependo l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità per acquiescenza e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. La censura è infondata: l’art. 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio le controversie relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale. L’Adunanza plenaria, con ordinanza n. 29 del 26 luglio 2012, ha chiarito che tale disposizione comprende tutte le manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti. La concessione è stata rilasciata proprio per esercire il trasporto di energia sulla rete ad alta tensione.

Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Le obbligazioni del concessionario di corrispondere il canone annuale, pur discendendo da un’unica fonte negoziale, costituiscono prestazioni periodiche tra loro indipendenti. Richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 3162 del 2011 e Cons. Stato Sez. V n. 1184 del 2020, il Collegio ribadisce che per ogni anno di concessione sorge un distinto diritto di credito: la mancata impugnazione di una pretesa nulla dice sulla volontà di rinunciare a difendersi rispetto alle altre. Nel caso concreto, il gravame riguarda esclusivamente il canone 2023, versato con espressa riserva di ripetizione.

Nel merito, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse sull’applicazione del canone ricognitorio, il Collegio esamina il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della riduzione del 50%. La doglianza è fondata. L’art. 4 d.m. 19.7.1989 prevede la riduzione per le aree in cui il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o il cui godimento sia limitato a una specifica attività che non escluda l’uso comune.

La società ha allegato e provato che gli elettrodotti sono in parte interrati e in parte ancorati sotto la strada sopraelevata, come previsto dallo stesso atto di concessione. Tali caratteristiche rendono evidente che il bene demaniale non è interamente sottratto all’uso comune. La difesa erariale basata sull’art. 840 cod. civ., invece di smentire l’assunto, lo conferma: gli elettrodotti insistono solo su una parte della proiezione spaziale del bene, lasciando inalterate le facoltà dell’ente concedente sull’intera superficie scoperta. L’avviso è pertanto annullato parzialmente, con obbligo di restituzione della maggiore somma riscossa e compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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