Ammonimento per violenza domestica e sindacato sul quadro indiziario (TAR Calabria n. 1191 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore per condotte di violenza domestica, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è misura di prevenzione personale a carattere monitorio, funzionale a prevenire e dissuadere i comportamenti sanzionati penalmente. Ai fini della sua emissione non occorre la piena prova della responsabilità dell’ammonito, ma è sufficiente un quadro indiziario dal quale desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura nella vittima e a degenerare in condotte costituenti reato. Essendo il potere del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e di sproporzione, senza sostituzione nella valutazione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso una struttura dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il decreto di ammonimento emesso dal Questore per condotte di violenza domestica ai danni della coniuge, adottato su istanza di quest’ultima. Sosteneva che i fatti erano stati travisati e qualificati come persecutori, che il Questore non aveva tenuto conto degli esiti del giudizio di separazione e che l’istanza era stata depositata strumentalmente per la pendenza di tale giudizio. Dall’ammonimento era poi derivato l’avvio di un procedimento disciplinare di corpo.

L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso. All’udienza in camera di consiglio il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare. In vista dell’udienza pubblica la difesa chiedeva il deposito tardivo dell’ordinanza di revoca del divieto di avvicinamento, adottata dal giudice penale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio non accoglieva l’istanza di deposito tardivo del provvedimento penale, ritenendolo non decisivo rispetto a un compendio indiziario già completo al momento dell’adozione dell’atto impugnato, anche in applicazione del principio del tempus regit actum. Restava comunque impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di rivalutare la vicenda in sede disciplinare.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la natura dell’ammonimento come misura di prevenzione personale a carattere monitorio, richiamando l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 93/2013, come modificato dalla legge n. 168/2023. Ai fini della sua emissione non occorre la piena prova della responsabilità per le condotte previste dalle disposizioni penali richiamate, né è necessario l’accertamento del carattere persecutorio dei comportamenti.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento amministrativo, citando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7486 del 2023, Cons. Stato, Sez. III, n. 6958 del 2021 e Cons. Stato, Sez. III, n. 2599 del 2015: all’ammonimento si applica la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico propria del diritto amministrativo della prevenzione. La valutazione non mira ad accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo.

Da ciò discende il limite del sindacato giurisdizionale: essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Autorità nella valutazione di merito, potendo intervenire solo in presenza di manifesta insussistenza dei presupposti, irragionevolezza o sproporzione.

Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto il provvedimento immune dalle censure: dalle dichiarazioni della coniuge e dei suoi datori di lavoro e dal contenuto dei messaggi telefonici inviati dal ricorrente l’Amministrazione aveva correttamente desunto un quadro indiziario di condotte reiterate, idonee ad alterare le abitudini di vita della esponente e a generare in essa ansia e paura, con pluralità di episodi che avevano coinvolto anche i figli. Tali circostanze hanno privato di rilievo sia il collocamento del figlio presso il ricorrente in sede di separazione, sia la dedotta strumentalità dell’istanza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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