Acquisizione gratuita ex art. 31 t.u. edilizia: necessità di avviso e colpa del proprietario (TAR Abruzzo n. 144 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’operatività della sanzione dell’acquisizione gratuita di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è necessario che l’ingiunzione a demolire contenga un preciso avviso all’interessato, quale elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva; in mancanza, l’ordine di demolizione non è illegittimo ma non si verifica il passaggio del sedime al patrimonio comunale. La sanzione dell’acquisizione gratuita, avendo natura afflittiva, presuppone altresì la sussistenza di un elemento soggettivo almeno colposo in capo al proprietario in ordine alla mancata esecuzione dell’ordine di ripristino, gravando su quest’ultimo l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’inottemperanza. Il medesimo requisito dell’imputabilità, anche a titolo di colpa, ricorre per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di sanzione parimenti affittiva e collegata all’inottemperanza all’ordine demolitorio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 13 del 2019, annullato in autotutela la precedente sospensione e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree destinate a posti auto, irrogando la sanzione pecuniaria di € 20.000,00. L’ingiunzione originaria, emessa per la trasformazione abusiva di aree a standard in parcheggi, non conteneva l’espresso avviso circa l’eventuale acquisizione del sedime in caso di inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso. In via preliminare, ha rilevato che la ricorrente aveva spontaneamente eseguito l’ordine demolitorio nel termine assegnato in sede cautelare, evitando l’acquisizione gratuita. Ha poi ritenuto fondate le censure relative all’illegittimità degli atti impugnati per carenza dei presupposti.
Quanto all’acquisizione gratuita, la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, nel prevedere che l’ingiunzione indichi l’area oggetto di acquisizione, va interpretato nel senso che l’interessato deve essere avvisato che la mancata rimozione delle opere entro il termine di novanta giorni comporta il trasferimento della proprietà del sedime. La mancanza di tale avviso, elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva, determina il mancato passaggio del bene al patrimonio comunale, senza inficiare la legittimità dell’ordine di demolizione.
Il Collegio ha inoltre ribadito, conformemente all’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, il carattere afflittivo della sanzione dell’acquisizione gratuita e della sanzione pecuniaria, richiedendosi in entrambi i casi l’imputabilità dell’inottemperanza al destinatario, quantomeno a titolo di colpa. L’onere di dimostrare la non imputabilità grava sul soggetto passivo, secondo il principio di vicinanza della prova.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha escluso la colpa della ricorrente, ravvisando una condotta ondivaga del Comune, che aveva fornito indicazioni fuorvianti circa le modalità di esecuzione dell’ordinanza e aveva persino sospeso l’efficacia dell’ingiunzione, ingenerando un incolpevole affidamento. L’assenza di colpa ha reso illegittime sia l’acquisizione gratuita sia la sanzione pecuniaria, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
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Nota della Redazione
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