Riduzione ore terapia ABA illegittima per difetto di motivazione (TAR Campania n. 901 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione dell’intensità del trattamento ABA riconosciuta in favore del minore autistico integra difetto di motivazione quando l’amministrazione sanitaria non indichi le concrete e specifiche ragioni della riduzione e non dia conto delle eventuali sopravvenienze rispetto alla situazione accertata. La discrezionalità tecnica dell’ASL non esclude il sindacato del giudice amministrativo, che può avvalersi della C.T.U. come strumento di controllo su travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità. Il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza e va erogato nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità. Il piano terapeutico non può essere predeterminato dal giudice fino alla maggiore età, dovendo essere periodicamente rivalutato secondo il principio rebus sic stantibus.

Il Fatto

I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico avevano ottenuto da questa Sezione, in accoglimento dei motivi aggiunti, l’ordine all’ASL di garantire la terapia ABA per 25 ore settimanali più 2 ore di supervisione, per la durata di un anno, con successiva rivalutazione. Proseguito il trattamento con quella intensità, l’ASL ha poi adottato un nuovo progetto di vita che attribuiva alla minore 13 ore settimanali totali, comprensive di supervisioni e parent training, senza indicare il monte ore di supervisione.

I ricorrenti hanno impugnato il progetto e le delibere presupposte, chiedendo l’accertamento del diritto alla prosecuzione della terapia ABA nella misura di almeno 25 ore settimanali oltre supervisione, fino al compimento del diciottesimo anno d’età o perlomeno per 18 mesi, e la condanna dell’ASL all’erogazione diretta o mediante rimborso. Il Presidente di Sezione aveva accolto l’istanza cautelare monocratica, ordinando la riattivazione immediata del trattamento con l’équipe già in carico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato il quadro normativo e giurisprudenziale già più volte affermato dalla Sezione, richiamando l’intervento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8708 del 2023 che, sulla scorta della Corte costituzionale n. 5 del 2018, ha qualificato il trattamento ABA come compreso tra i LEA a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità, in attuazione della legge n. 134/2015.

Nel caso di specie risultano fondati i lamentati vizi di difetto di motivazione: nel progetto impugnato manca l’indicazione delle concrete ragioni della drastica riduzione da 25 a 13 ore. L’ASL avrebbe dovuto motivare tenendo conto della situazione della minore, delle ore in precedenza praticate, degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere, e della concreta opportunità di mantenere, ridurre o aumentare l’intensità.

Il Collegio ha ritenuto di condividere le conclusioni della C.T.U. espletata nel precedente giudizio — che aveva indicato un livello 2 di gravità e la necessità di un intervento intensivo di non meno di 25 ore settimanali oltre supervisione — non essendo intervenute significative sopravvenienze idonee a giustificare la sensibile riduzione. Non si è resa necessaria una nuova consulenza tecnica.

La discrezionalità tecnica dell’ASL non preclude il sindacato: la C.T.U. opera quale strumento di controllo, non di sostituzione della valutazione amministrativa, per verificare che essa non sia affetta da travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità. Tali profili sono emersi nella carenza di motivazione sulla riduzione delle ore.

Quanto alla durata, il Collegio ha richiamato il principio rebus sic stantibus affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1273 del 2026: il giudice non può predeterminare la terapia fino alla maggiore età, dovendo invece garantire la rivalutazione periodica. La richiesta di estensione fino al diciottesimo anno è stata quindi respinta, anche in ragione della censura solo generica al PDTA regionale. Il trattamento è stato fissato in 25 ore settimanali più 2 ore mensili di supervisione, per 18 mesi dalla comunicazione o notificazione, salvo diverse determinazioni dell’ASL dopo il primo semestre.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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