Revoca della gara giustificata da sopravvenuta carenza di copertura finanziaria (TAR Campania n. 900 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria dell’intervento costituisce ragione di interesse pubblico idonea a giustificare la revoca della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. L’annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento di revoca non impone all’amministrazione di aggiudicare la gara, ma solo di concluderla con un provvedimento definitivo, che può essere di aggiudicazione ovvero di nuova revoca, purché fondata su ragioni diverse: non integra quindi elusione del giudicato la revoca fondata su sopravvenuta indisponibilità delle risorse. La revoca dell’aggiudicazione provvisoria, atto endoprocedimentale, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché solo l’aggiudicazione definitiva ingenera un affidamento meritevole di tutela.
Il Fatto
Una società chiede l’ottemperanza alla sentenza n. 344 del 2025, che aveva accertato l’inesecuzione della precedente sentenza n. 1548 del 2024. Quest’ultima aveva annullato la decisione dell’amministrazione comunale di non aggiudicare e di revocare la procedura negoziata indetta per un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione straordinaria stradale.
Con motivi aggiunti la ricorrente impugna la nuova revoca della procedura, motivata dal sopravvenuto difetto di interesse e dall’indisponibilità di copertura finanziaria, nonché l’affidamento a un diverso operatore di un contratto ritenuto sostanzialmente identico, intervenuto sette giorni dopo. L’amministrazione e l’aggiudicataria resistono.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la portata dei precedenti. La sentenza n. 1548 del 2024 aveva annullato la prima revoca perché l’invito era stato correttamente rivolto a cinque operatori e la carenza dell’attestazione poteva essere supplita mediante avvalimento. La sentenza n. 344 del 2025 aveva chiarito che dall’annullamento non discendeva l’obbligo di aggiudicare alla ricorrente, ma quello di concludere la gara con un provvedimento definitivo, anche di revoca.
Su questa base il Collegio esclude l’elusione del giudicato: la nuova revoca si fonda su ragioni diverse e non persegue il medesimo risultato elusivo. Le due procedure, del resto, presentano caratteristiche nettamente differenti per oggetto, importo, durata e fonte di finanziamento, costituendo al più l’oggetto della seconda solo una parte di quello della prima.
Nel merito, i presupposti della revoca sussistono. La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria, derivante dallo stralcio dell’accordo quadro nella riprogrammazione triennale delle opere pubbliche, è idonea a giustificare il provvedimento, come affermato da TAR Campania – Napoli, Sez. I, n. 69 del 2021, TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 876 del 2021 e TAR Lazio – Roma, Sez. V, n. 9012 del 2024.
Il Tribunale respinge anche il motivo sulla comunicazione di avvio del procedimento. Non era dovuta alcuna comunicazione alla ricorrente, non essendo stata adottata nei suoi confronti un’aggiudicazione definitiva: la mancata prosecuzione dell’aggiudicazione provvisoria è evento fisiologico, che esclude un affidamento tutelabile.
Di conseguenza i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, mentre il ricorso introduttivo è improcedibile, per essere stata data esecuzione alla pronuncia n. 344 del 2025. La ricorrente è condannata alle spese di lite.
Nota della Redazione
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