Esclusione per mancata soglia tecnica: fissata udienza di merito senza pronuncia cautelare (TAR Lombardia n. 847 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di questioni di complessità tale da richiedere un approfondito esame, il giudice amministrativo può omettere una pronuncia sull’istanza cautelare e fissare direttamente l’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Tale modalità di definizione della fase incidentale è legittima quando la procedura di gara non è ancora conclusa e, in caso di accoglimento del ricorso, la posizione del ricorrente può essere pienamente reintegrata attraverso la riammissione in gara. La scelta di non decidere sulla sospensiva non comporta alcun pregiudizio per la parte ricorrente, atteso che l’udienza di merito è fissata in data ravvicinata e l’eventuale accoglimento del ricorso consente di superare gli effetti dell’esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta per l’affidamento di un Accordo Quadro relativo al sistema di monitoraggio glicemico in continuo per pazienti adulti e pediatrici. La Commissione Giudicatrice, nella seduta tecnica riservata, ha attribuito all’offerta della ricorrente un punteggio tecnico di 41,00 punti, inferiore alla soglia di sbarramento di 42,00 punti prevista dalla lex specialis, disponendone l’esclusione.
Avverso tale esclusione la società ha proposto ricorso, lamentando l’illegittimità delle valutazioni tecniche e chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati. Si sono costituite la Stazione appaltante e la controinteressata, che hanno contestato le censure avversarie. Con decreto presidenziale l’istanza cautelare è stata respinta inaudita altera parte, con fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lombardia, nell’esaminare l’istanza cautelare, ha rilevato che le questioni poste a fondamento del ricorso presentano una complessità tale da richiedere un approfondito esame non compatibile con la fase incidentale. La delicatezza delle censure relative alla valutazione tecnica delle offerte impone, infatti, un’istruttoria e una disamina che solo il giudizio di merito può adeguatamente garantire.
Il Collegio ha altresì escluso la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, stante l’impossibilità di pervenire a una decisione immediata sulla base degli atti disponibili. Tale circostanza ha determinato la necessità di fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito, anziché pronunciarsi sull’istanza di sospensione.
Quanto alla tutela cautelare richiesta, il Tribunale ha osservato che la procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro e che la gara non risulta ancora aggiudicata. In caso di accoglimento del ricorso all’esito del giudizio di merito, la posizione della parte ricorrente potrà essere pienamente reintegrata mediante la riammissione in gara e la rinnovazione delle operazioni di valutazione, senza che si determini un pregiudizio irreparabile nelle more.
L’ordinanza ha pertanto fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito, compensando tra le parti le spese della presente fase cautelare. Il Collegio ha così optato per una soluzione che consente una definizione sollecita della controversia nel merito, evitando di anticipare in sede cautelare valutazioni che richiedono un esame completo delle questioni prospettate.
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Nota della Redazione
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