Riesame: atti già trasmessi per coimputato e onere di differimento (Cass. pen. Sez. III n. 12485 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti con più imputati l’obbligo dell’autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell’ordinanza cautelare è osservato anche quando gli atti siano già nella disponibilità di quel tribunale perché trasmessi a seguito di precedente richiesta di riesame avanzata da un coimputato. Non è quindi configurabile alcuna mancata trasmissione rilevante ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. La materiale e contingente indisponibilità degli atti e dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni, comunque tempestivamente trasmessi, legittima al più la richiesta di differimento della trattazione dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. La richiesta di acquisizione dei decreti non allegati dal pubblico ministero non determina, di per sé, l’inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo che la difesa abbia formulato specifica e tempestiva istanza e non sia stata in condizione di esercitare un efficace controllo di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il tribunale del riesame ha rigettato la domanda di riesame dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in considerazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i gravi indizi dei reati di cui agli artt. 74 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente lamenta, tra l’altro, la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. perché, a fronte dell’istanza di riesame, non sarebbero stati trasmessi al tribunale gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. né i decreti autorizzativi delle intercettazioni. Deduce inoltre l’insussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo e al reato-fine, nonché il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della sola misura inframuraria. La questione decisiva riguarda la trasmissione degli atti nel caso di pluralità di indagati.
La Motivazione della Corte
Sul primo e sul secondo motivo la Corte ricostruisce la sequenza procedimentale: gli atti, compresi i decreti di autorizzazione alle intercettazioni, erano già stati trasmessi al tribunale del riesame a seguito della precedente richiesta avanzata da un altro soggetto attinto dalla stessa misura. Non vi è dunque stata alcuna mancata trasmissione rilevante ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il Collegio ribadisce l’insegnamento secondo cui, nei procedimenti con più imputati, l’art. 309, quinto comma, cod. proc. pen. deve ritenersi osservato quando gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale per altra precedente richiesta di riesame di un coimputato. L’obbligo di trasmissione può essere adempiuto anche comunicando l’avvenuta trasmissione per analoghe procedure, purché nella comunicazione siano indicati gli estremi delle procedure e gli atti siano reperibili per consentirne l’individuazione e la consultazione. Richiama in tal senso Sez. 1, n. 1100 del 1999 e Sez. 1, n. 5046 del 2000.
Quanto ai decreti di intercettazione, la Corte ribadisce il principio costante per cui la richiesta di acquisizione dei decreti non allegati dal pubblico ministero e non trasmessi al tribunale del riesame non determina inutilizzabilità né nullità assoluta, salvo che la difesa abbia presentato specifica e tempestiva richiesta e la stessa o il giudice non siano stati in grado di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 2017; Sez. 3, n. 42371 del 2017). La contingente indisponibilità degli atti legittima al più la richiesta di differimento dell’udienza ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non azionata dal ricorrente.
Sul terzo e sul quarto motivo il Collegio richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti de libertate, individuabili nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: sono rilevabili solo la mancanza di motivazione o la sua manifesta illogicità, non essendo consentite valutazioni alternative degli indizi (Sez. U, n. 19 del 1994; Sez. U, n. 11 del 2000). L’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per travisamento della prova (Sez. U, n. 22471 del 2015). Non risultando dedotto il travisamento, le censure sollecitano una diversa lettura degli elementi indiziari e sono inammissibili.
Sull’ultimo motivo la Corte chiarisce che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riguarda anche il pericolo di inquinamento probatorio e non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni dell’inidoneità degli arresti domiciliari, quando non ricorra una presunzione assoluta di adeguatezza, ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 20769 del 2016). Le esigenze cautelari non devono necessariamente concorrere, bastando una sola di esse. Il tribunale aveva comunque motivato sulla persistenza di tali esigenze. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo edittale ex art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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