Ricorso personale dell’imputato in cassazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 26516 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato è inammissibile. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, l’art. 613 cod. proc. pen. impone che il ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, non essendo più consentita la sottoscrizione personale dell’imputato prevista dal testo originario. Non è manifestamente infondata, ma anzi non configura alcuna violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e dell’art. 6 CEDU, la scelta legislativa di richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, poiché essa rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime le facoltà difensive. L’inammissibilità è dichiarabile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, con pronuncia del Tribunale di Taranto, per i reati di cui agli artt. 81, 73 e 80, lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990, nonché degli artt. 56 e 391-ter cod. pen. e 391 cod. pen.. Le si contesta di avere detenuto complessivamente 975 grammi di hashish, parte dei quali fatti transitare all’interno della casa circondariale di Taranto tramite un drone, 20 grammi di cocaina e 35 grammi di marijuana, oltre ad avere introdotto nell’istituto un telefono cellulare e tentato di introdurvi dieci apparecchi cellulari, schede sim e cavetti usb.
La Corte di appello di Lecce — Sez. distaccata di Taranto ha confermato la condanna. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione personalmente, senza avvalersi di un difensore iscritto nell’albo speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione di ammissibilità del ricorso, preliminare rispetto a ogni esame di merito. L’atto risulta proposto personalmente dall’imputata, e tale modalità è ormai preclusa dall’assetto normativo vigente.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. La legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, ha riformulato l’art. 613 cod. proc. pen.: il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Non è più consentita la sottoscrizione personale dell’imputato dell’atto di impugnazione, come invece prevedeva il testo originario della norma.
La Corte richiama poi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e dell’art. 6 CEDU, nella parte in cui non consente più all’imputato di proporre personalmente il ricorso. Tale questione è stata ritenuta manifestamente infondata: rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.
Il Collegio aderisce a tale orientamento, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011. Su questa base, il ricorso è dichiarato inammissibile. La declaratoria è possibile de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..
All’inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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