Errore del CAF non esclude il dolo nel Reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. 3 n. 14221 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi presenta una domanda per ottenere il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare la sussistenza di una condanna definitiva per delitti commessi con il metodo mafioso integra il reato di cui all’art. 7, comma primo, d.l. n. 4/2019, a prescindere dal tenore della modulistica utilizzata dal CAF. Gli oneri dichiarativi del richiedente derivano direttamente dalla norma, sicché l’eventuale utilizzo di moduli non aggiornati non esclude il dolo, risolvendosi l’erronea convinzione di possedere i requisiti in un errore su legge penale non scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen. Tra il delitto di omessa comunicazione finalizzata all’ottenimento del beneficio e quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen. sussiste concorso materiale di reati, trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi. Il momento consumativo del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., in caso di erogazioni periodiche, coincide con la cessazione dei pagamenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 7, comma primo, d.l. n. 4/2019, per aver omesso di comunicare all’INPS, nella domanda presentata il 19/09/2020 per il reddito di cittadinanza, di aver riportato una condanna definitiva per estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso. L’imputato era stato invece assolto in primo grado con riferimento alla prima domanda, presentata nel marzo 2019, quando la condizione ostativa non era ancora prevista.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la carenza dell’elemento soggettivo, essendo stato indotto in errore dal personale del CAF che gli aveva fornito una modulistica non aggiornata, e, dall’altro, l’insussistenza del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., per la presunta specialità tra la normativa sul reddito di cittadinanza e quella sull’indebita percezione di erogazioni pubbliche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente premesso che la normativa vigente al momento della presentazione della seconda domanda qualificava come condizione ostativa l’avere riportato una condanna definitiva per determinati delitti, tra cui quelli commessi avvalendosi del metodo mafioso. Tale requisito, introduceva un preciso onere dichiarativo a carico del richiedente.
Quanto alla prima doglianza, la Corte ha chiarito che la dedotta inidoneità della modulistica fornita dal CAF non assume rilevanza ai fini della responsabilità penale. In virtù del principio ignorantia legis non excusat, la modulistica assolve solo una funzione esemplificativa e non può circoscrivere il tenore delle previsioni normative che disciplinano i presupposti per il conseguimento del beneficio. Gli oneri dichiarativi gravano sul richiedente a prescindere dal contenuto del modulo utilizzato, non potendo moduli incompleti derogare al dovere di riferire alla pubblica amministrazione la sussistenza di condanne definitive.
La Corte ha quindi escluso che l’erronea convinzione di possedere i requisiti possa configurarsi come errore di fatto, trattandosi piuttosto di un errore su legge penale che, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., non esclude il dolo. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la normativa sul reddito di cittadinanza non presenta profili di oscurità tali da integrare una inevitabilità dell’ignoranza. I giudici di merito avevano peraltro evidenziato come l’utilizzo di moduli obsoleti non escludesse che il personale del CAF avesse comunque informato verbalmente l’imputato dei nuovi oneri.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha confermato la sussistenza del concorso materiale di reati tra la fattispecie di cui all’art. 7, comma secondo, d.l. n. 4/2019 e quella di cui all’art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni a tutela di interessi diversi e contemplanti condotte differenti. Ha infine precisato che il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., in caso di erogazioni in ratei periodici, si consuma con la cessazione dei pagamenti, sicché l’importo complessivamente percepito fino al settembre 2021, pari a 7.373,00 euro, superava la soglia di punibilità prevista dalla norma.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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