Riesame cautelare: nessun ascolto delle captazioni su mera contestazione difensiva (Cass. pen. Sez. I n. 39142 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., il tribunale del riesame non è abilitato dall’ordinamento processuale a compiere attività istruttoria né a procedere alla verifica del materiale probatorio posto a sostegno del provvedimento impugnato. La mera prospettazione, da parte dell’indagato e del suo difensore, di un diverso significato delle conversazioni intercettate, non corroborata da obiettivi elementi di supporto quali una trascrizione alternativa o un accertamento tecnico di parte, non impone al giudice, neppure nella fase cautelare, di disporre l’ascolto delle registrazioni. In particolare, la diversa lettura delle captazioni rispetto ai brogliacci già esaminati dal giudice della precedente procedura incidentale non costituisce novità sopravvenuta idonea a fondare una seconda appello cautelare, risolvendosi in una petizione di principio che ribadisce critiche già superate.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare dal Giudice per le indagini preliminari per avere ricoperto, in un arco temporale determinato, il ruolo di capo di un clan mafioso. Nel corso del giudizio dibattimentale, l’istanza di revoca della misura per insussistenza degli elementi indiziari era stata respinta dal Tribunale di Siracusa, che aveva già disposto una perizia di trascrizione delle captazioni.

Avverso tale reiezione il ricorrente proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale del riesame di Catania, che lo rigettava con l’ordinanza impugnata. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 275, comma 2, e 299, comma 1, cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione, per non essere state esaminate le doglianze esposte personalmente in udienza, oltre alla mancanza di motivazione sul contenuto delle intercettazioni e relativi riscontri.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti i motivi, ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il punto di partenza del ragionamento è la natura del giudizio: versandosi in un’ipotesi di appello avverso il provvedimento reiettivo della revoca della misura, ciò che rileva sono le novità sopravvenute rispetto all’ordinanza genetica ovvero, nel caso concreto, quelle già oggetto della precedente procedura di appello cautelare, conclusasi con il rigetto pochi giorni prima.

Il tribunale del riesame, infatti, si era già occupato di tali presunte novità, consistenti nella diversa interpretazione delle captazioni. Ne deriva che la novità che sarebbe consentito introdurre nella seconda procedura di appello cautelare non può consistere nella nuova rilettura del contenuto delle intercettazioni operata dal ricorrente, che ha evidenziato presunti errori nelle trascrizioni eseguite dalla polizia giudiziaria, perché di tale aspetto il giudice si era già occupato con il precedente provvedimento.

Sul versante del consenso all’esame dei brogliacci, la Corte rileva che lo stesso risulta prestato soltanto in data coeva all’udienza camerale davanti al tribunale del riesame, quindi non in tempo utile, con la conseguenza che la doglianza sul punto è del tutto fuori fuoco. Si aggiunge la logica considerazione secondo cui la diversa interpretazione proposta dall’indagato non si basa su una attività tecnica di parte, che potrebbe essere oggetto di verifica nel contraddittorio, ma piuttosto sulla personale valutazione dello stesso ricorrente.

Il principio centrale è enunciato con nettezza: in nessun caso il tribunale del riesame è abilitato dall’ordinamento processuale a compiere attività istruttoria o comunque a procedere alla verifica del materiale probatorio posto a sostegno del provvedimento impugnato. Una cosa è asserire una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, altra cosa è supportare tale asserzione con un accertamento tecnico affidato a un consulente di parte, piuttosto che alla stessa parola dell’indagato. La mera prospettazione del diverso significato delle conversazioni, fermo il limite di deducibilità di tale diverso contenuto, non impone al giudice, neppure nella fase cautelare, di disporre l’ascolto delle registrazioni, risolvendosi in una mera contestazione degli indizi e delle prove.

La Corte osserva infine che non giova alla tesi dell’indagato la circostanza di avere denunciato i pubblici ufficiali che hanno redatto i brogliacci, linea difensiva fuori fuoco rispetto all’oggetto della procedura incidentale cautelare. Risulta del resto non specificamente criticata, se non mediante pedissequa reiterazione, la decisiva argomentazione relativa alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate a sostegno della gravità indiziaria. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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