Cumuli parziali e reato associativo a consumazione prolungata oltre la carcerazione (Cass. pen. Sez. I n. 1722 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo opera solo per i reati commessi prima dell’inizio della detenzione. Se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una pena, o dopo che questa sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali, applicando il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. autonomamente in riferimento a ciascun cumulo. Il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è reato a consumazione prolungata: la partecipazione all’associazione si perfeziona con l’adesione ma si consuma fino alla cessazione dell’offesa. Se la consumazione si protrae oltre l’inizio della carcerazione, la pena per il reato associativo non può essere ricompresa nel cumulo unico, né il limite dei trenta anni opera come tetto alla detenzione complessiva nel corso della vita.

Il Fatto

Il condannato presentava istanza di correzione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta nel 2019, nella parte in cui prevedeva due provvedimenti di cumulo parziale anziché un unico cumulo trentennale riferito a tutte le condanne a suo carico. La difesa sosteneva che la sentenza di condanna per il reato associativo, divenuta irrevocabile in appello nel 2016, concernesse fatti commessi prima dell’inizio della detenzione, risalente al marzo 1999.

Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 78 cod. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Il principio dell’unità del rapporto esecutivo è riferibile soltanto alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione. Quando si sono succeduti cumuli parziali per reati commessi in tempi diversi e periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, il limite del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti va commisurato autonomamente per ciascun cumulo, con detrazione del presofferto.

La Corte richiama il proprio costante indirizzo: Sez. I n. 47678 del 03.07.2019, secondo cui, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione, si procede a cumuli parziali con applicazione del criterio moderatore e successivi nuovi cumuli comprensivi della pena residua; Sez. V n. 50135 del 27.11.2015, che ammette il calcolo unitario solo per reati commessi in epoca antecedente all’inizio dell’esecuzione; Sez. I n. 4135 del 27.01.2015, che esclude l’operatività del criterio moderatore nel caso dell’art. 80 cod. pen. quando diversi siano i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari; Sez. I n. 37630 del 18.06.2014, secondo cui il limite dei trenta anni non impedisce che il condannato sia detenuto per un periodo complessivamente eccedente tale soglia nel corso della vita.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha evidenziato l’equivoco difensivo consistente nel far coincidere la nozione di commissione del reato con quella di perfezionamento. Il delitto associativo è reato a consumazione prolungata: la partecipazione all’associazione di stampo mafioso aveva avuto inizio nel 1998 e si era protratta, con annesso prolungamento dell’offesa, fino al 2010, come attestato da specifici passaggi argomentativi della sentenza di appello. Tale periodo di consumazione si pone oltre l’intervenuta detenzione del condannato e giustifica l’adozione di due distinti provvedimenti di cumulo, emessi nel pieno rispetto dell’art. 78 cod. pen.

Il ricorso, non confrontandosi con tale iter motivazionale, incorre nella manifesta infondatezza e nell’aspecificità. Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 80 c.p.

Tutte le 11 sentenze sull'art. 80 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *