Il perdono giudiziale non fonda la recidiva (Cass. pen. Sez. IV n. 39140 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione del perdono giudiziale, pur presupponendo un accertamento della colpevolezza dell’imputato, si sostanzia nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna che egli avrebbe meritato per il reato commesso e ne determina il proscioglimento. Essa non può quindi valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva, di cui all’art. 99 cod. pen. Erra il giudice di merito che ritenga sussistente la recidiva sul solo rilievo che l’imputato, nonostante il perdono, si sia reso responsabile di un delitto della medesima specie. Il relativo riconoscimento è annullato senza rinvio, con rinvio per nuovo giudizio sul solo trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Messina nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla ritenuta recidiva specifica infraquinquennale.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e al conseguente giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. La difesa lamenta che i giudici di merito abbiano valorizzato una precedente sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale come se si trattasse di una condanna.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV accoglie il ricorso nei termini indicati. Muovendo da un orientamento consolidato della Corte, il Collegio ribadisce che la concessione del perdono giudiziale, pur presupponendo un accertamento della colpevolezza, comporta la rinuncia dello Stato alla condanna e il proscioglimento dell’imputato: essa, pertanto, non può valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva.
A sostegno del principio la sentenza richiama Sez. V n. 2655 del 16.10.2015, dep. 2016, e Sez. VI n. 41231 del 28.09.2012. Su questa base i giudici di legittimità rilevano l’errore della Corte d’appello, che aveva affermato la sussistenza della recidiva osservando come l’imputato, nonostante il perdono giudiziale intervenuto, si fosse reso responsabile di un delitto della medesima specie di quello oggetto dell’imputazione.
Il Collegio si sofferma poi sul profilo processuale. Rammenta che il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell’imputato, poiché si tratta di ipotesi non contemplata dal quinto comma dell’art. 597 cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervento d’ufficio sulla pena. Sul punto richiama Sez. II n. 47025 del 03.10.2013 e, in tempi più recenti, Sez. III n. 25806 del 11.05.2022.
Tuttavia, la peculiarità del caso induce la Corte a superare tale rilievo: per un verso la difesa aveva introdotto innanzi alla Corte d’appello la questione della rilevanza del perdono, sia pure in termini non espliciti, riferendola al tema del trattamento sanzionatorio; per altro verso la stessa Corte d’appello si era soffermata sulla sussistenza della recidiva, pervenendo a una soluzione non condivisibile.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’erroneo riconoscimento della recidiva, aggravante che viene esclusa, con rinvio per nuovo giudizio sul solo trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Nota della Redazione
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