Confisca di prevenzione e annullamento con rinvio a perimetro cognitivo circoscritto (Cass. pen. Sez. II n. 1820 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il giudice del rinvio è vincolato al perimetro cognitivo tracciato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione: egli può pronunciarsi unicamente sulle questioni che quella pronuncia ha individuato come non ancora esaminate. Le censure che, sotto l’abito formale della violazione di legge, investano profili già coperti dal giudicato rescindente o risolti con motivazione non apparente sono inammissibili per genericità e per surrettizia introduzione di un sindacato di merito. Ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, l’accertamento sulla provenienza dei beni segue regole probatorie proprie, non coincidenti con quelle del processo penale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice del rinvio, con il provvedimento impugnato ha confermato il decreto del Tribunale di Roma che aveva applicato al prevenuto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, con obbligo di soggiorno e prescrizioni, disponendo altresì la confisca della somma giacente su un libretto di risparmio postale.
Avverso tale decreto il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca e la mancata ottemperanza alle indicazioni della precedente sentenza di annullamento. La difesa sostiene che la provvista del libretto derivi dal trasferimento di somme depositate su un conto corrente intestato a congiunti, alimentato solo da rimborsi e ratei di stipendio o pensione, e che la Corte territoriale abbia opposto una motivazione solo apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del giudicato rescindente. Con una precedente pronuncia la Sesta Sezione aveva ritenuto non consentite, in sede di prevenzione, le doglianze relative alla somma residua confiscata, in quanto dirette solo a contestare l’apparato argomentativo che escludeva la liceità del denaro. Solo con riferimento al libretto di risparmio era stata affermata l’apparenza della motivazione, per difetto di effettivo confronto con le deduzioni difensive, con conseguente annullamento con rinvio.
Su tale presupposto i giudici di legittimità osservano che la Corte di appello doveva pronunciarsi unicamente su quella puntuale questione ed entro tale perimetro si è correttamente mossa la propria decisione. Il giudizio di rinvio risulta quindi circoscritto alla sola verificazione della provenienza della somma depositata sul libretto.
Nel merito di tale verifica, la Corte rileva che i giudici capitolini hanno proceduto a una scrupolosa disamina della documentazione prodotta a discarico, qualificata come copie informali non riconducibili a rendicontazione ufficiale. Da essa non emerge la prova della liceità del denaro: il libretto è stato aperto un mese dopo la chiusura del conto corrente dei congiunti e resta ignoto chi abbia proceduto alla chiusura, se vi sia stato prelievo in contanti e quale fosse la quota ereditaria spettante al prevenuto.
A ciò si aggiungono la non tracciabilità del denaro per un lasso di tempo non irrilevante — per cui la mera identità aritmetica degli importi non assume valenza decisiva — e un prelievo di importo cospicuo effettuato da ignoti quattro giorni dopo l’apertura del libretto, seguito da incongrue movimentazioni nella medesima giornata, con saldo rimasto di poco superiore a ottocento euro fino al sequestro.
Le censure risultano pertanto articolate su motivi generici, avulsi da un effettivo confronto con il percorso giustificativo del provvedimento impugnato e, sotto l’abito formale della violazione di legge, diretti a censurare surrettiziamente nel merito le singole questioni ricostruttive affrontate dalla Corte territoriale o comunque logicamente assorbite dal suo ordito argomentativo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 33451 del 2014 e da Sez. II n. 20968 del 2020. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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