Termine perentorio riesame non applicabile a misure cautelari reali in rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 1817 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento cautelare, il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti, entro il quale deve intervenire la decisione del tribunale del riesame in caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non anche a quelle reali. L’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47, richiama infatti il solo art. 309, comma 9, cod. proc. pen., mentre l’art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 5-bis del citato articolo. La disposizione, di stretta interpretazione, non opera dunque per il riesame reale in sede di rinvio.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano l’ordinanza del Tribunale di Sondrio che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato il decreto del G.i.p. del medesimo Tribunale. Quel decreto aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente di saldi attivi di conti correnti e di beni immobili, in relazione a una serie di ipotesi di reati fiscali e ad altri titoli di reato.

Il tribunale del riesame aveva fissato l’udienza di trattazione oltre il termine di dieci giorni; la relativa eccezione di tardività era stata rigettata. Da qui i ricorsi congiunti, articolati in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo assume l’inefficacia dell’ordinanza perché emessa oltre il termine perentorio di dieci giorni. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, che esclude la perentorietà di quel termine nei giudizi di rinvio in materia di misure cautelari reali: il termine è previsto dall’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., che richiama espressamente ed esclusivamente l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., e quindi i procedimenti relativi a misure cautelari personali.

Il collegio ribadisce il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 18954 del 31.03.2016, secondo cui il comma 5-bis, non essendo richiamato dall’art. 325 cod. proc. pen., non opera per il riesame delle misure reali. Nello stesso senso richiama Sez. I n. 39259 del 15.06.2017 e Sez. IV n. 51345 del 09.10.2018. Il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul rito cautelare personale è quindi dichiarato non conferente, proprio perché riferito a misure personali. Il motivo è infondato.

Il secondo motivo denuncia l’asserita riqualificazione del fatto in termini di autoriciclaggio, con ricadute sulla competenza per territorio. La Corte lo ritiene aspecifico, perché non indica gli elementi fattuali idonei a ricondurre il fatto nel paradigma dell’art. 648-ter.1 cod. pen. anziché nel riciclaggio, e comunque privo dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non consentendo di individuare i rilievi mossi.

Il terzo motivo lamenta omessa motivazione su fumus commissi delicti e periculum in mora. Quanto al fumus, il tribunale ha esaminato ogni singolo delitto, con motivazione conforme al principio che impone di accertare concreti elementi indiziari di riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato. La censura sul ruolo attribuito a una ricorrente investe invece il merito della motivazione e non è deducibile in cassazione, ammesso solo per violazione di legge nei termini del sequestro preventivo.

Sul periculum, la Corte richiama Sez. Un. n. 36959 del 24.06.2021, che esige la concisa motivazione delle ragioni dell’anticipazione dell’effetto ablatorio. Il quarto motivo denuncia il difetto di proporzione: la Corte conferma che, fuori dai casi di manifesta sproporzione, il tribunale del riesame non ha il potere di compiere mirati accertamenti, restando esperibile l’istanza di riduzione al pubblico ministero. I ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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