Modifica del tempus commissi delicti senza novazione viola la correlazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 14209 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non si esaurisce in un confronto meramente letterale tra contestazione e decisione, ma sussiste quando il mutamento della cornice accusatoria comporti una novazione dei termini dell’addebito tale da menomare il diritto di difesa. La diversità tra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza determina nullità ex art. 522 cod. proc. pen. solo se l’elemento temporale abbia concretamente inciso sulle possibilità difensive. La retrodatazione del tempus commissi delicti a un periodo in cui l’imputato non rivestiva la qualità giuridica presupposta dal reato introduce una tematica difensiva completamente diversa, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa e annullamento senza rinvio delle sentenze di merito, con trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Il Fatto

Al dirigente comunale incaricato della verifica e del mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche alle norme di sicurezza veniva contestato, con capo di imputazione riferito al periodo dal 05/02/2020 all’attualità, di aver omesso di presentare l’istanza di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per alcuni mercati comunali, reato previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 139/2006. Il giudice di primo grado, confermato dalla Corte d’appello di Ancona, aveva invece collocato la commissione del reato in un arco temporale protrattosi fino al maggio 2019, condannando l’imputato alla pena dell’ammenda.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’omessa valutazione dei motivi aggiunti relativi alla prescrizione del reato, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per la modifica delle coordinate cronologiche dell’addebito e la conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione del principio di correlazione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 16 del 19/06/1996 e delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010, secondo cui il vizio sussiste solo in presenza di una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio per la difesa.

La Corte ha precisato che l’indagine sulla correlazione non richiede una conformità formale tra contestazione e sentenza, ma verifica che l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi sull’oggetto dell’addebito. La diversità della data del fatto può produrre nullità ex art. 522 cod. proc. pen. quando l’elemento temporale abbia inciso sul diritto di difesa, come nel caso in cui il mutamento cronologico introduca una tematica nuova, del tutto estranea alla strategia difensiva originaria.

Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva contestato un addebito riferito al periodo successivo al 05/02/2020, quando l’imputato aveva già dismesso la qualità di dirigente: la difesa si era quindi concentrata sulla dimostrazione della mancanza della qualifica soggettiva. La sentenza, invece, aveva retrocesso la condotta a un periodo in cui tale qualifica era effettivamente posseduta, mutando radicalmente l’oggetto del giudizio: la difesa si è trovata a dover contrastare un addebito diverso, senza che il pubblico ministero avesse mai provveduto alla modifica del capo di imputazione.

La Corte ha quindi ravvisato una netta alterità tra la strategia difensiva originaria e quella imposta dalla decisione, con conseguente pregiudizio concreto del diritto di difesa. Risalendo il vizio alla sentenza di primo grado, ha disposto l’annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni di merito, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per la promozione di una nuova azione penale sull’addebito correttamente individuato.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso la sua maturazione, rilevando l’operatività del regime di sospensione introdotto dalla c.d. legge Orlando, applicabile ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019, con conseguente sospensione del termine prescrizionale nei periodi indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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