Remissione debito spese giustizia: obbligo di esame della capienza economica (Cass. pen. Sez. I n. 28311 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione del debito per le spese di giustizia, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, presuppone due requisiti distinti ed entrambi necessari: lo stato di disagio economico e il mantenimento di una condotta regolare. Il primo va verificato in concreto, rapportato all’entità del debito e riferito al momento della presentazione dell’istanza o a periodi cronologicamente prossimi, senza poter essere inferito in via presuntiva o dall’intestazione di beni. Il secondo va delimitato temporalmente alla durata dell’esecuzione della pena, in carcere o in misura alternativa, ovvero al periodo di sospensione condizionale. È inibita la remissione parziale del debito, non essendo prevista dalla disciplina dell’istituto.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto la remissione del debito per spese di giustizia, per importi ingiunti complessivamente superiori a trecentomila euro, sostenendo di essere un lavoratore con condizioni economiche disagiate, di condurre una vita improntata alla legalità e di contribuire al sostegno dei figli. Il Magistrato di sorveglianza di Catania, con provvedimento del 27 maggio 2024, aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’istanza, ritenendo trattarsi di credito non rimettibile sulla base di una certificazione della Corte d’appello di Catania del 15 marzo 2024.
Avverso il rigetto dell’opposizione, confermato dal provvedimento del 2 dicembre 2025, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 678 cod. proc. pen., per mancata istruttoria sulle condizioni economiche e sulla condotta tenuta durante l’esecuzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dei presupposti dell’istituto. L’art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 esige la dimostrazione di due requisiti distinti, entrambi necessari. Quanto al primo, la giurisprudenza richiede che l’analisi verta sulle condizioni economiche e finanziarie del richiedente con riferimento al momento della presentazione dell’istanza o a periodi prossimi, rapportandole all’entità del debito, secondo il criterio di una incapienza reddituale effettiva e concreta.
La Corte ribadisce che lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita non esclude di per sé lo stato di difficoltà e che il giudice può riferirsi alla situazione economica del nucleo familiare, purché accerti ed espliciti l’effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni del richiedente. È invece precluso inferire una disponibilità economica in via presuntiva dalla condanna per determinati reati, per il divieto di applicazione analogica in malam partem dei criteri del patrocinio dei non abbienti.
Quanto al requisito della condotta regolare, la norma distingue l’ipotesi di detenzione o internamento da quella di mancata restrizione, con valutazione temporale delimitata alla durata dell’esecuzione della pena ovvero al periodo di sospensione condizionale. La Corte richiama anche il principio, condiviso dal Collegio, per cui non è consentita la remissione parziale del debito per le spese processuali, estranea alla disciplina dell’istituto.
Applicando tali principi, il provvedimento impugnato non ne ha fatto puntuale applicazione. L’ordinanza si è soffermata sulla natura del debito ritenuto non rimettibile e ha escluso lo stato di disagio evocando l’intestazione di un immobile e la manifestata intenzione di acquistare un complesso immobiliare di evidente valore. La Corte rileva però che risulta del tutto omesso l’esame dell’effettiva capienza economica dell’interessato e, soprattutto, qualsiasi confronto dialettico con le deduzioni difensive e la produzione documentale, anche in ordine all’esito positivo dell’affidamento in prova quanto alla condotta tenuta in esecuzione. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Catania perché, libero nell’esito, integri l’esame sui punti indicati in motivazione.
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Nota della Redazione
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