Riesame cautelare: insindacabile l’interpretazione delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. VI n. 12768 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che hanno indotto il collegio a pronunciarsi sulla gravità del quadro indiziario e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella censura di non aver esaminato tutti i singoli elementi risultanti in atti, o che solleciti una diversa e preclusa valutazione del compendio indiziario. Quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto del colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti è questione di merito, sindacabile solo se l’interpretazione sia fondata su criteri inaccettabili o dagli stessi applicati in modo scorretto.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte suprema, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale che aveva disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata, contestato in relazione alla normativa sul metodo mafioso.
Secondo la contestazione provvisoria, l’indagato avrebbe assunto il ruolo di mandante della tentata estorsione, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e al fine di agevolare un clan. Il Tribunale del riesame, all’esito del giudizio rescindente, ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, escludendo che le captazioni ambientali in carcere avessero valenza indiziaria autonoma o potessero costituire riscontro individualizzante rispetto alle dichiarazioni etero accusatorie, rese senza avvisi, poi ritrattate e smentite dal correo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso prospetta un unico motivo, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea e parziale valutazione degli atti investigativi. Il Procuratore sostiene che l’individuazione del mandante emerga dalle captazioni dei colloqui in carcere e da conversazioni intercettate, e che nessuna valutazione sia stata svolta in ordine al sequestro di un’arma compatibile con quella descritta dalla persona offesa.
La Corte muove dalla sentenza rescindente, dalla quale risulta che le accuse erano contenute in dichiarazioni spontanee non precedute dagli avvisi di legge, in seguito ritrattate e smentite anche dal correo, e comunque prive di riscontri individualizzanti. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, e Sez. VI n. 45733 del 11/07/2018, osservando che la stessa sentenza di annullamento aveva semmai ipotizzato che la gravità indiziaria potesse ricavarsi dall’esame integrale e complessivo delle intercettazioni ambientali.
Il Tribunale del riesame si è attenuto alle statuizioni del giudizio di annullamento ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dando conto del contenuto complessivo delle captazioni e richiamando le conversazioni del 22 febbraio, 7 marzo e 21 marzo 2024. La Corte reputa tale valutazione completa e logica.
La Corte enuncia quindi il principio per cui, quando il provvedimento impugnato abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto del colloquio e dei riferimenti personali ivi contenuti è aspetto di merito, censurabile in legittimità solo se l’interpretazione poggia su criteri inaccettabili o dagli stessi applicati in modo scorretto (Sez. I n. 25939 del 29/04/2024).
A fronte di una ricostruzione analitica che esclude la certa riferibilità di alcune espressioni all’indagato e conferma i dubbi sulla genuinità delle dichiarazioni per l’accertata consapevolezza di essere intercettati, non è consentito sottoporre al vaglio di legittimità altri elementi assunti come trascurati. Il ricorso si risolve in una richiesta di preclusa rivalutazione e in una censura di non aver esaminato tutti i singoli elementi, risultando perciò generico: da qui la dichiarazione di inammissibilità.
Nota della Redazione
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