Rescissione del giudicato esclusa dalla nomina del nuovo difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. VI n. 26266 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo applicabile ratione temporis, la nomina di un nuovo difensore di fiducia, con revoca di ogni precedente difensore e con espresso riferimento al procedimento pendente, dimostra la piena conoscenza del processo da parte del condannato e preclude l’accoglimento del rimedio straordinario. Le nullità della dichiarazione di assenza e della citazione non rilevate nel giudizio di cognizione restano coperte dal giudicato, potendo essere fatta valere, in ogni tempo, la sola incolpevole mancata conoscenza del processo. Non sussiste alcun automatismo tra l’accertata ricorrenza delle condizioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e l’accesso al nuovo giudizio, poiché il giudice della rescissione conserva ampi poteri accertativi per verificare l’eventuale finta inconsapevolezza, senza esasperare gli oneri di diligenza dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, così riqualificata la richiesta di rimessione in termini. La richiesta era stata proposta avverso la sentenza del Tribunale di Verona, divenuta irrevocabile per effetto di una precedente pronuncia della Seconda sezione penale della Cassazione.
L’imputato era stato dichiarato assente e assistito da difensore di ufficio. Ha sostenuto di essere stato detenuto per altra causa e di non aver ricevuto la traduzione né le notifiche a mani proprie, con conseguente nullità della dichiarazione di assenza. Il ricorso denuncia violazione degli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. e travisamento della prova documentale, costituita dalla comunicazione con cui il difensore di fiducia aveva segnalato lo stato di detenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che la disciplina applicabile è quella dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo vigente prima della modifica recata dall’art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, poiché alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia era già stata pronunciata l’ordinanza di procedersi in assenza. Nel testo antecedente il rimedio richiede la prova che l’assenza sia dovuta a incolpevole mancata conoscenza del processo.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che a legittimare la dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla negligenza informativa la volontà di sottrarsi ad esso. Il rimedio straordinario non opera in presenza di automatismi, presunzioni o eccessiva estensione degli oneri di diligenza dell’imputato in ragione della sola nomina di un difensore di fiducia.
Tuttavia, quando la nomina risale alla fase delle indagini preliminari, il condannato ha l’onere di allegare e il giudice di accertare situazioni concrete che denotino la perdita di effettività del rapporto difensore-imputato. Tali situazioni non ricorrono nel caso esaminato: il ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, la rinuncia al mandato non contiene alcun cenno alla perdita di contatti con l’assistito e, soprattutto, con successiva dichiarazione resa al direttore della casa circondariale, riferita proprio al procedimento pendente e indicato con il relativo numero di ruolo, l’imputato ha nominato un nuovo difensore di fiducia per proporre l’appello.
La successiva nomina, cui ha fatto seguito il tempestivo deposito dell’impugnazione e la partecipazione dell’imputato all’udienza pubblica, dimostra la piena conoscenza del processo. Le nullità della citazione e della dichiarazione di assenza restano coperte dal giudicato, e l’intervento dell’imputato nel proprio processo preclude il ricorso straordinario. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui solo l’incolpevole mancata conoscenza del processo può essere fatta valere in ogni tempo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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