Riesame cautelare, motivazione autonomia e controllo di legittimità sugli indizi (Cass. pen. Sez. V n. 26674 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta il solo controllo della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il giudice di legittimità non può sindacare le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. La motivazione del tribunale del riesame deve essere strutturalmente conformata al modello dell’art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo dell’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti imposti dalla natura cautelare della pronuncia, non fondata su prove ma su indizi e diretta ad accertare non la responsabilità, bensì una qualificata probabilità di colpevolezza. Il giudice del riesame deve pertanto dare compiutamente conto delle ragioni che lo inducono ad affermare la gravità del quadro indiziario, valutando criticamente anche le censure difensive.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 24.12.2025, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Arezzo aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per furto pluriaggravato in concorso, avente ad oggetto oltre duemila metri di cavi di rame di rilevante valore. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: difetto di autonoma valutazione del compendio indiziario, insussistenza delle esigenze cautelari e mancanza di motivazione sulla scelta della misura.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte premette il quadro di riferimento elaborato dalle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, richiamate a fondamento del proprio ragionamento. Il controllo di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame non si estende al merito della valutazione indiziaria, ma si limita a verificare che il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento e che la motivazione sia coerente sotto il profilo logico e giuridico. Il ricorso che proponga una lettura alternativa delle circostanze già esaminate è pertanto inammissibile.
Su questa base la Corte esamina il primo motivo, con cui si lamentava l’assenza di autonoma disamina del quadro indiziario. Il rilievo è respinto: il Tribunale ha operato una compiuta valutazione critica del materiale, confrontandosi specificamente con le censure difensive. Fra gli elementi valorizzati figurano la parziale ammissione dell’addebito da parte dell’indagato, la chiamata in correità del coindagato, il riconoscimento dell’indagato da parte di un militare alcune ore dopo il fatto, i messaggi intercettati nei cellulari e la personalità desumibile dai precedenti per reati analoghi.
Il secondo motivo attiene alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazione alla luce delle modalità del fatto — caratterizzate da una rilevante attività tecnica e organizzativa, indice di collegamento con ambienti criminali — e della personalità dell’indagato, che non ha fornito alcun contributo per l’individuazione dei complici. È stata altresì valorizzata la sussistenza del pericolo di fuga, desunta dalla condizione di soggetto straniero privo di vincoli stabili sul territorio nazionale.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Il Tribunale ha spiegato le ragioni per cui la custodia in carcere costituisce l’unica misura adeguata, rilevando l’insufficienza del controllo elettronico a contenere una spinta a delinquere desunta dalla gravità del fatto e dai procedimenti pendenti. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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