Ricorso per cassazione inammissibile se ripropone censure di merito già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 24419 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua è inammissibile per difetto di specificità. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito. In presenza di doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva è deducibile solo se il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’08.07.2025, confermava la dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduceva il vizio della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla valutazione delle testimonianze rese nel giudizio; con il secondo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La questione approdava così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare la specificità e la fondatezza delle censure prospettate contro la doppia conforme affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito. Il motivo è stato altresì giudicato manifestamente infondato, in quanto finalizzato a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice territoriale.
La Corte di merito, si legge nel provvedimento, aveva esplicitato congruentemente le ragioni del proprio convincimento, richiamando le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ove si rilevava come dalle testimonianze fosse emersa la prova dell’effettiva ricezione del titolo oggetto di contraffazione da parte del prevenuto, che aveva agito quale intermediario tra il detentore del titolo e chi lo aveva successivamente presentato all’incasso.
La Corte ha ribadito che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997. Ha inoltre precisato che, in presenza di doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotto solo quando il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, citando Sez. II n. 7986 del 18.11.2016. Nel caso concreto le prove dichiarative erano state oggetto di disamina anche da parte del primo giudice.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha affermato che è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove risulti evidentemente decisivo, richiamando Sez. III n. 34151 del 18.06.2018. La Corte territoriale aveva congruamente rilevato la mancanza dei presupposti della causa di esclusione invocata, in ragione delle particolari modalità della condotta e della presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, sintomatici di maggiore capacità a delinquere, in conformità con Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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