Riesame cautelare, obbligo di risposta alle deduzioni difensive (Cass. pen. Sez. II n. 9899 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. impone al giudice di esporre e valutare autonomamente i motivi per i quali gli elementi forniti dalla difesa sono stati ritenuti non rilevanti. Il medesimo obbligo grava sul Tribunale del riesame quando tali elementi siano prospettati dinanzi a esso, con la conseguenza che il giudice deve dare, sia pure con motivazione sintetica, puntuale risposta a ogni deduzione difensiva. In caso contrario si configura violazione di legge per carenza di motivazione, rilevabile in sede di legittimità. La denuncia di omessa, inadeguata o contraddittoria valutazione di elementi di prova presenti in atti è proponibile in cassazione solo se sulla rilevanza e sull’apprezzamento del singolo dato o del complesso probatorio sia stata formulata specifica deduzione per iscritto dinanzi al tribunale del riesame, non potendosi proporre per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato per estorsione pluriaggravata e continuata in concorso, sostituiva la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a parziale modifica del provvedimento genetico.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio motivazionale in relazione all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., per omessa risposta alle deduzioni difensive e alle indagini difensive prodotte in sede di riesame; violazione dell’art. 110 cod. pen. e vizio motivazionale sulla efficacia causale della condotta; violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in tema di esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso in relazione al primo e assorbente motivo. Il Collegio richiama la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del riesame, pur con motivazione sintetica, deve dare puntuale risposta a ogni deduzione difensiva, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione di legge per carenza di motivazione.
La Corte precisa il confine processuale del sindacato di legittimità: la denuncia di omessa o contraddittoria valutazione di elementi probatori è proponibile in cassazione solo quando vi sia stata specifica deduzione per iscritto dinanzi al tribunale del riesame. A sostegno richiama, tra gli altri, Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo; Sez. 4, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto; da ultimo Sez. 6, n. 46031 del 25/10/2023, Pereira.
Nel caso di specie, con la richiesta di riesame allegata al ricorso, la difesa aveva specificamente dedotto l’inconsapevolezza del ricorrente rispetto alla condotta estorsiva in itinere, producendo lo scritto del coindagato e le dichiarazioni di due testi escussi in sede di indagini difensive, ritenute idonee a supportare la tesi alternativa a quella accusatoria.
Il Tribunale ha del tutto obliterato lo scritto del coindagato e le dichiarazioni dei testi, senza dare conto delle ampie deduzioni difensive in tema di gravità indiziaria. Da qui la violazione di legge denunciata, con assorbimento dei motivi inerenti alle esigenze cautelari.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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