Sequestro preventivo, l’indagato non proprietario deve allegare l’interesse alla restituzione (Cass. pen. Sez. II n. 9898 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indagato che non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, pur essendo astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione. Tale interesse deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Ne deriva che è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso dell’indagato che non contesti la proprietà altrui del bene e non alleghi un diverso titolo che ne consentirebbe la restituzione in proprio favore.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava il decreto con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un alloggio di proprietà di una fondazione, occupato dall’indagata, sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.
Avverso tale ordinanza l’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale annullato il decreto del G.i.p., privo di autonoma valutazione degli indizi in punto di fumus del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte, prima di esaminare i motivi, rileva d’ufficio una questione di ammissibilità del ricorso, muovendo dall’assunto che l’indagata non fosse proprietaria del bene in sequestro.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato con numerosi precedenti, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione.
Tale interesse deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. La Corte cita, tra gli altri, Sez. 5 n. 35015 del 2020, Sez. 3 n. 3602 del 2019 e Sez. 1 n. 6779 del 2019.
Nel caso di specie l’indagata non ha contestato che il bene fosse di proprietà della fondazione, alla quale soltanto lo stesso potrebbe essere restituito, in assenza di un diverso titolo che ne consentisse la restituzione in proprio favore. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza d’interesse, con assorbimento delle censure sulla motivazione del decreto del G.i.p.
All’inammissibilità seguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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