Traduzione degli atti alloglotto e rimessione alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. II n. 9900 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio rimette al vaglio delle Sezioni Unite due questioni interpretative di rilevanza decisiva. La prima concerne l’obbligo di traduzione nella lingua nota all’imputato alloglotto del decreto di citazione per il giudizio di appello: occorre stabilire se la sua omessa traduzione integri una nullità di ordine generale a regime intermedio ovvero un vizio privo di tale sanzione. La seconda riguarda le conseguenze della mancata traduzione della sentenza emessa in sede di cognizione: se essa comporti soltanto lo slittamento del termine per impugnare in capo all’imputato oppure integri anch’essa una nullità generale a regime intermedio. La risoluzione del contrasto incide sull’estensione del diritto alla partecipazione consapevole dell’imputato alloglotto e sulla perfezione del titolo esecutivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di due imputati per i reati di rapina impropria e lesioni. Si contestava loro di avere scaraventato a terra la persona offesa, cagionandole lesioni al ginocchio giudicate guaribili in cinque giorni, e di averle sfilato dal collo un monile d’argento del valore di circa trecentocinquanta euro.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi i condannati. Il primo ricorrente deduceva, con motivi nuovi tempestivamente depositati, la nullità della sentenza di primo grado per omessa traduzione in inglese, lingua a lui nota, e l’omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in appello, con violazione del diritto alla partecipazione consapevole al processo. Entrambi i ricorrenti censuravano inoltre la motivazione sulla responsabilità, la qualificazione giuridica della condotta e il mancato riconoscimento delle attenuanti invocate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’attenzione sul primo motivo del ricorrente alloglotto, ritenendolo decisivo. Quanto all’omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in appello, la giurisprudenza di legittimità registra due orientamenti opposti. Secondo un primo indirizzo, l’obbligo di traduzione degli atti previsto dall’art. 143 cod. proc. pen. non è diretto solo a informare l’imputato dell’accusa, ma è funzionale a garantire l’effettività della sua partecipazione al procedimento anche in fase di appello; l’omessa traduzione integra pertanto una nullità generale a regime intermedio.
Secondo l’orientamento opposto, il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene solo i requisiti funzionali all’individuazione dell’imputato, del procedimento e della data di trattazione, ma non alcun elemento relativo all’accusa, già nota; il diritto di seguire gli atti sarebbe assicurato dall’assistenza dell’interprete in udienza. Il Collegio segnala che la riforma c.d. “Cartabia” ha arricchito il contenuto del decreto, che deve ora somministrare anche gli avvisi in ordine all’accesso alla giustizia riparativa ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; ove tale segnalazione manchi nella lingua compresa dall’imputato, si profila un’ulteriore limitazione delle sue prerogative processuali.
Nel caso in esame, benché fosse noto alla Corte di appello che il ricorrente non conoscesse la lingua italiana, il decreto di citazione in appello, emesso nel vigore della riforma, non risulta tradotto. L’eccezione di nullità, sollevata alla prima occasione utile con i motivi nuovi e ribadita con le conclusioni scritte, non è stata esaminata dalla Corte di appello.
Quanto alla mancata traduzione della sentenza di cognizione, nonostante l’intervento delle Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, permangono orientamenti divergenti. Un primo indirizzo esclude che l’omissione integri nullità, ravvisando solo lo slittamento del termine per impugnare, con conseguente riverbero sulla perfezione del titolo esecutivo. Un secondo indirizzo, muovendo dalla matrice costituzionale e convenzionale del diritto alla traduzione ex art. 24, secondo comma, Cost. riconosciuta da Corte cost. n. 10 del 1993, qualifica il vizio come nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con sospensione del termine di impugnazione fino alla notifica della sentenza tradotta.
Il Collegio condivide l’interpretazione secondo cui l’omessa traduzione genera uno stato di ignoranza in capo all’accusato, non posto nelle condizioni di allegare al difensore gli elementi utili alla difesa, con interesse a rilevare la nullità sussistente in re ipsa. La qualificazione del vizio incide sulla deducibilità del motivo e sulla perfezione del titolo esecutivo, di qui la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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