Occupazione di alloggio popolare e inammissibilità del ricorso per motivi generici (Cass. pen. Sez. 2 n. 9170 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore è manifestamente infondata e non determina alcuna nullità se risulta generica e non documentata, omettendo di indicare i dati relativi al mandato difensivo, la data di notifica del diverso impegno professionale e l’eventuale preesistenza di quest’ultimo rispetto alla notifica dell’udienza. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che ripropone ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, senza instaurare una specifica correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata. In tema di illecita occupazione di alloggio popolare, lo stato di necessità non può essere invocato per sopperire all’esigenza abitativa in via definitiva, ma solo in presenza di un pericolo attuale e transitorio.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13/05/2025, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti della ricorrente per il reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell’I.A.C.P. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo tre distinti motivi.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione Penale ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, con il quale si deduceva la violazione delle norme in materia di assistenza e rappresentanza dell’imputato. La doglianza riguardava la mancata valutazione, da parte del giudice di appello, dell’istanza di rinvio dell’udienza del 13/05/2025, presentata via PEC il 6/05/2025. Il Collegio ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse, qualificando l’istanza come manifestamente infondata.
Ad avviso della Corte, l’istanza di rinvio era generica e non documentata: non indicava i dati relativi al mandato difensivo, le ragioni per cui non era stato incaricato un sostituto processuale, la data di notifica del diverso impegno professionale e se tale impegno fosse preesistente o meno alla notifica dell’udienza. In materia di error in procedendo, la Corte ha pieno accesso agli atti per verificare la fondatezza della doglianza e ha escluso qualsivoglia pregiudizio per la difesa.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per genericità. Il motivo riproponeva le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nel giudizio di gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della decisione impugnata, che avevano evidenziato la protrazione nel tempo della condotta di invasione e la mancata allegazione della sua cessazione.
Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale causa di giustificazione è invocabile solo per un pericolo attuale e transitorio, non per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l’edilizia popolare è destinata a soddisfare i bisogni dei non abbienti attraverso procedure pubbliche regolamentate. Nel caso di specie, l’occupazione si era protratta per almeno due anni, senza che emergessero elementi caratterizzanti un pericolo attuale e irrisolvibile.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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