Motivazione carente e mancato confronto rendono inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 15711 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità in materia di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non instauri un effettivo confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale investigativo. La censura di carenza motivazionale deve, infatti, confrontarsi specificamente con gli argomenti posti a fondamento della decisione del tribunale del riesame, mentre la valutazione circa il ruolo apicale nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, se sostenuta da motivazione adeguata e non illogica, è insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con ordinanza del 17/10/2025, il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciandosi sulla richiesta di riesame avverso l’ordinanza genetica dell’8/9/2025 del G.I.P. del Tribunale di Napoli, confermava la misura cautelare nei confronti di tutti gli indagati, sostituendola solo per una di essi con una meno afflittiva. Gli indagati erano gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso, dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (capi 2-47 e capi 1A e 1B), per la loro presunta partecipazione a due distinte associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. Avverso tale ordinanza, tutti gli indagati proponevano congiunto ricorso per cassazione, deducendo molteplici vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, in parte, inammissibili. Quanto alla prima doglianza, relativa alla carenza motivazionale sul delitto associativo, i giudici di legittimità hanno rilevato che l’ordinanza del Tribunale del riesame conteneva un’ampia e articolata ricostruzione delle due strutture associative, con l’indicazione di una stabile intesa, di una precisa ripartizione di ruoli e di una serie di elementi tipici (costanza dei rapporti, linguaggio codificato, identità del modus operandi) supportati da molteplici riscontri investigativi. Poiché i ricorsi non instauravano alcuna relazione critica con tali argomenti, la prima censura è stata ritenuta inammissibile.
Analoghe conclusioni sono state raggiunte in merito al secondo motivo, concernente l’ipotesi attenuata di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale aveva escluso la lieve entità valorizzando la frenetica successione di numerosissime condotte di spaccio in un ampio arco temporale, l’uso di modalità idonee alla diffusione capillare, la capacità di far fronte a più richieste e gli ingenti profitti. Anche in questo caso, il ricorso ometteva ogni confronto specifico con tali considerazioni.
Sul terzo motivo, relativo al ruolo apicale di promotore/organizzatore riconosciuto dal Tribunale, la Corte ha precisato che la doglianza si sviluppava lungo una linea di puro merito, volta ad ottenere una rivalutazione del materiale investigativo non consentita in sede di legittimità, omettendo ancora una volta il confronto con la motivazione del provvedimento che aveva individuato nei due indagati una funzione di “fulcro”, con poteri gestionali e organizzativi. Per le stesse ragioni, è stata dichiarata inammissibile anche la quarta censura riguardante i gravi indizi di colpevolezza per gli altri tre indagati, essendo la rivalutazione delle captazioni e delle modalità di custodia del denaro un argomento proprio del giudice della cognizione cautelare.
Infine, la Corte ha ritenuto generica e priva di autosufficienza la quinta doglianza sulla violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, cod. proc. pen., in quanto non individuava alcun specifico passaggio della richiesta cautelare o dell’ordinanza da confrontare. Dichiarati inammissibili i ricorsi, la Corte, richiamando la sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, ha condannato i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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