Revoca della sospensione condizionale e adempimento tardivo dell’obbligo risarcitorio (Cass. pen. Sez. I n. 32858 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di obblighi risarcitori, l’obbligo condizionante non è qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene alla relazione tra il condannato e la giustizia penale, dalla cui osservanza dipende l’applicazione della pena. Ne consegue che il mancato adempimento nel termine fissato dal giudice determina la revoca del beneficio, che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso del termine sono irrilevanti: il pagamento, in qualunque forma effettuato dopo tale scadenza, non impedisce la revoca. Il giudice dell’esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull’impossibilità di adempiere, ma questa deve essere incolpevole e dimostrata.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con una sentenza del marzo 2022, divenuta irrevocabile nel gennaio 2024. Il beneficio era stato subordinato al pagamento, entro il termine stabilito, della somma liquidata a titolo di provvisionale. Il giudice ha rilevato che tale pagamento non era stato effettuato nel termine.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha eccepito la nullità del provvedimento per motivazione apparente, sostenendo che la somma era stata oggetto di azione esecutiva e assegnata alla creditrice a seguito di pignoramento presso terzi. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., per non avere il giudice attivato i poteri istruttori d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione della sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori, strumento volto a garantire che il comportamento del condannato, dopo la condanna, si adegui al processo di ravvedimento proprio dell’istituto. Nel modello disegnato dall’art. 165 cod. pen., l’obbligo risarcitorio non è rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, poiché attiene alla relazione tra il condannato e la giustizia penale e dal suo adempimento dipende l’applicazione della pena.

Da tale premessa discende una netta separazione tra il termine rilevante in ambito penale e i principi civilistici che governano l’obbligazione pecuniaria tra imputato e parte civile. La parte civile può legittimamente agire in executivis per il proprio diritto patrimoniale, immediatamente esigibile, ma quel termine non rileva ai fini del beneficio. Le vicende dell’obbligazione civile successive alla scadenza sono quindi irrilevanti: il pagamento, in qualunque forma effettuato dopo il termine, non impedisce la revoca, che opera di diritto.

La Corte richiama il costante orientamento di legittimità e ricorda che l’inadempimento non comporta revoca automatica, potendo l’interessato allegare la comprovata impossibilità o estrema difficoltà dell’adempimento. Tale impossibilità deve però essere incolpevole, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non dipendere da condotte volontarie del condannato. Il giudice dell’esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive, svolgendo gli opportuni accertamenti a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ma non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dall’assenza di cause impeditive incolpevoli.

Applicando tali principi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il condannato ha opposto alla richiesta di revoca una prospettazione di per sé irrilevante, poiché l’adempimento coattivo e non spontaneo non giova, e non ha allegato l’assoluta impossibilità di adempiere né chiarito se il pagamento sia stato tempestivo rispetto al termine fissato. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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