Limite del rilievo officioso alla sola illegalità della pena (Cass. pen. Sez. IV n. 5 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La categoria della pena illegale è utilizzata con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa. L’illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori, espressi sia qualitativamente (genere e specie) sia quantitativamente (minimo e massimo), assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo a una pena che è illegittima, non illegale. L’intervento officioso del giudice di legittimità è consentito nei soli limiti in cui si configuri una pena illegale, non essendo sufficiente che la pena irrogata sia solo illegittima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado resa all’esito del rito abbreviato, aveva confermato la responsabilità degli imputati per il reato di tentato furto in abitazione con violenza sulle cose, rideterminando la pena per uno degli imputati in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa e per gli altri due in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 266,66 di multa.
Il fatto riguardava un tentativo di introduzione in un appartamento, con danneggiamento degli infissi, interrotto dall’intervento dei Carabinieri. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione, con atti separati, due degli imputati, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i ricorsi. Per quanto concerne il primo ricorrente, il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale aveva legittimamente motivato la mancata applicazione nella massima estensione della riduzione per il tentativo, valorizzando l’“avanzata dinamica della condotta delittuosa” al momento del sopraggiungere delle forze dell’ordine.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha rilevato che il giudice dell’appello aveva applicato l’aumento per ciascuna circostanza aggravante ad effetto speciale, violando il disposto dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., e che il calcolo della pena era comunque errato laddove la pena base, già ridotta per il tentativo, era stata nuovamente ridotta ex art. 56 cod. pen. Tuttavia, la Corte ha precisato che l’intervento officioso è consentito solo nei limiti in cui si configuri una pena illegale, non essendo sufficiente che la pena irrogata sia solo illegittima.
Richiamando i recenti approdi delle Sezioni Unite n. 47182 del 2022 e n. 877 del 2023, la Corte ha ribadito la distinzione tra pena illegale e pena illegittima: la prima ricorre solo quando la sanzione eccede i limiti edittali previsti per il tipo astratto, mentre ogni altra violazione delle regole di commisurazione integra un mero errore nell’esercizio del potere discrezionale del giudice. Nel caso in esame, la pena applicata non superava i limiti edittali, sicché non poteva configurarsi un vizio di illegalità rilevabile d’ufficio.
Il terzo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato: la motivazione della sentenza impugnata era esente da aporie logiche, essendosi basata sulla mancanza di elementi di segno positivo e sulla non significatività delle dichiarazioni confessorie rese in presenza di un evidente quadro di responsabilità. Il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato manifestamente infondato, rilevando la Corte che l’incensuratezza non era stata provata e che la giovane età non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche.
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Nota della Redazione
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