Riparazione ingiusta detenzione: interessi legali solo su domanda, mai d’ufficio (Cass. pen. Sez. 4 n. 5071 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo hanno natura corrispettiva e non moratoria e decorrono solo dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, quando il credito diviene certo, liquido ed esigibile. Il riconoscimento degli interessi è subordinato alla proposizione di una specifica domanda dell’interessato nel corso del giudizio: in mancanza, la pronuncia che li accorda è resa ultra petita, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e va annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dai genitori di un soggetto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per alcuni mesi dell’anno 2022, successivamente deceduto, il cui procedimento si era concluso con archiviazione per mancanza di elementi di responsabilità. Nel liquidare l’indennizzo, la Corte territoriale ha riconosciuto anche il pagamento degli interessi legali sulla somma attribuita.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che gli istanti non avevano mai formulato una specifica domanda diretta al riconoscimento degli interessi.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha dichiarato il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui gli interessi legali dovuti sull’indennità di riparazione hanno natura corrispettiva e non moratoria, con decorrenza dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo.
Proprio in ragione di tale natura, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il riconoscimento degli interessi non può avvenire d’ufficio, ma richiede una domanda dell’interessato proposta nel corso del giudizio. In assenza di una siffatta richiesta, la pronuncia che li accorda è emanata ultra petita, in violazione del principio sancito dall’art. 112 cod. proc. civ.
Nel caso di specie, gli istanti non avevano formulato alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi, essendosi limitati a chiedere la liquidazione dell’indennizzo. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa agli interessi, che è stata eliminata.
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Nota della Redazione
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